Fatturazione elettronica: per i primi sei mesi regime con sanzioni attenuate

Per il primo semestre 2019 detrazione IVA salva se la fattura elettronica è emessa entro il termine di liquidazione del contribuente che ha esercitato il diritto alla detrazione. E’ quanto indicato con riferimento all’articolo 10 del DL 119/2018 nella relazione di accompagnamento. Si ritiene che il particolare trattamento di prima applicazione delle regole che disciplinano il ciclo passivo del processo di fatturazione elettronica, si applichino anche per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018

Evento a Vicenza in aula sul prossimo commercialista, come pianificare il futuro dell'impresa clientePrimo semestre 2019 con regime delle sanzioni attenuato sia per quanto riguarda gli obblighi relativi all’emissione sia per quanto riguarda il corretto esercizio della detrazione.

E’ quanto prevede l’articolo 10 del DL 119/2018.

Si ritiene che il particolare trattamento di prima applicazione delle regole che disciplinano il ciclo passivo del processo di fatturazione elettronica, si applichi anche per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

FATTURA ELETTRONICA DI ACQUISTO NEL PERIODO TRANSITORIO

L’articolo 10 del DL 119/2018 prevede che per il primo semestre 2019 le sanzioni per omessa/infedele documentazione e registrazione delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA (co. 1 e 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997):

  • non si applicano se la fattura è emessa/trasmessa come fattura elettronica mediante il SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica relativa al periodo in cui è stata effettuata l’operazione da documentare e sempre che, ovviamente, la relativa IVA sia stata computata nella detta liquidazione;
  • si applica in misura ridotta al 20% (vale a dire che la sanzione è pari al 18% dell’IVA) nel caso in cui la Fattura elettronica è emessa/trasmessa entro il termine della liquidazione successiva a quella relativa al periodo di effettuazione dell’operazione.

Preme rilevare che, nel primo caso, poiché la violazione non risulta incidere sulla determinazione dell’imposta, la sanzione sarebbe stata di euro 250,00 per altro non irrogabile ai sensi del comma 5 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 in quanto violazione meramente formale (cioè non incidente né sull’imposta né sulle azioni di controllo – attuazione art. 10 dello statuto del Contribuente, Legge 212/2000).

In ogni caso e per esempio:

  • non si applicano sanzioni nel caso in cui la cessione effettuata il 10 gennaio 2019 è fatturata il 16 febbraio 2019 (per un mensile) o il 16 maggio 2019 (per un trimestrale);
  • si applica la sanzione del 18% nel caso in cui per la cessione di cui sopra fatta il 10 gennaio 2019 è fatturata entro il 16 marzo 2019 (per un mensile) o il 20 agosto 2019 (per un trimestrale). Per altro tale sanzione potrà essere ridotta in ravvedimento.

Simmetricamente nella relazione è avvisato che l’attenuazione delle sanzioni nella misura di cui sopra trova applicazione anche con riferimento alla violazione di detrazione IVA in anticipo rispetto alla ricezione (recapito) della Fattura elettronica.

In sostanza accade che:

  • non si applicano sanzioni nel caso in cui il contribuente abbia esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al periodo di effettuazione dell’operazione di acquisto, nonostante il mancato recapito della fattura, sempre che la stessa sia stata emessa prima della scadenza della detta sua liquidazione;
  • si applica la sanzione ridotta al 18% nel caso in cui il contribuente abbia esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al periodo di effettuazione dell’operazione di acquisto se la fattura risulta emessa prima della scadenza della liquidazione successiva a quella relativa al periodo di effettuazione dell’acquisto.

Preliminarmente va ricordato che la giurisprudenza consolidata (SS.UU. 17757/2016) ha affermato il principio secondo il quale gli adempimenti formali non sono costitutivi del diritto alla detrazione IVA e che pertanto il contribuente ha diritto alla detrazione anche in mancanza di essi, sempre che sia in grado di dimostrare l’effettività dell’operazione di acquisto e quindi la spettanza del diritto sostanziale.

In merito si ricorda la posizione dell’AE che con circolare 1/2018 (poco condivisa da chi scrive) ha precisato che la detrazione IVA è subordinata:

  • al requisito sostanziale dell’effettività dell’operazione;
  • al requisito formale del possesso della fattura;

a cui va aggiunto l’adempimento formale della preventiva registrazione.

Ora la relazione, prendendo atto delle criticità derivanti dall’asincrono che caratterizzerà il processo di fatturazione elettronica, nel tentativo di attenuare le ipotesi di irrogazione delle sanzioni per indebita detrazione indica che:

  • se il contribuente ha effettuato un acquisto a gennaio 2019 e esercita la detrazione entro il 16 febbraio (se mensili) entro il 16 maggio (se trimestrale) pur non avendo ricevuto la fattura entro tali date, non sarà soggetto a sanzione per indebita detrazione se risulterà che la fattura è stata emessa entro i suddetti termini;
  • nel caso in cui la fattura risulti emessa, anche per effetto della regolarizzazione, entro il termine della liquidazione relativa al periodo successivo a quello di acquisto la sanzione è ridotta al 18%.

Sarebbe stata sicuramente preferibile una disposizione di interpretazione autentica che avesse stabilito che la detrazione non è subordinata alla registrazione dei documenti IVA e che la stessa è esercitabile a prescindere dal formale possesso della fattura entro il termine del mese o trimestre di riferimento, consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto sostanziale anche nel caso di recapito della fattura entro il termine della liquidazione periodica.

In ogni caso le disposizioni transitorie si applicano per il periodo del primo semestre 2019 ma, trattandosi di norme di prima applicazione, è auspicabile che le stesse siano rese applicabili anche per le fatture elettroniche emesse e recapitate nel periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 e in relazione alle operazioni con obbligo di fattura elettronica anticipata.

Mario Agostinelli

20 novembre 2018