Fatturazione elettronica: delega agli intermediari – alcune critiche

Troppe incombenze per gli intermediari: in sede di fatturazione elettronica, il Presidente dell’AIDC richiede un’unica delega per i rapporti tributari

Con il Provvedimento Direttoriale protocollo n. 291241/2018 dello scorso 5 novembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle modalità “operative” che coinvolgono in prima persona i professionisti  nelle fasi propedeutiche alla “gestione” della fatturazione elettronica.

Specificatamente il Provvedimento interviene sulle “Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronicae, dunque,  delinea un quadro che sintetizza l’iter operativo che gli intermediari devono seguire per disporre da un lato della delega valida ai fini della fatturazione elettronica da parte dei propri clienti, dall’altro quali procedure seguire per chiudere, in un certo senso, il cerchio del nuovo adempimento della fatturazione elettronica ottenendo l’abilitazione ai servizi on-line messi in campo dall’Amministrazione e disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nel canale web dedicato “fatture e corrispettivi”.

Il Provvedimento è strutturato in specifici paragrafi che disciplinano i seguenti punti:

    • Definizioni, con spiegazione dei termini e indicazioni di tutte le correlazioni del Provvedimento con gli strumenti disponibili;
    • Approvazione del modulo per il conferimento/revoca delle deleghe;
    • Servizi e numero di intermediari delegabili, durata della delega;
    • Modalità di presentazione;
    • Efficacia delle deleghe conferite e delle revoche;
    • Dati essenziali per l’attivazione delle deleghe;
    • Conservazione dei moduli di delega.

 

Le deleghe conferite agli intermediari sono inviate mediante una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate e, secondo quanto disciplinato dal Provvedimento in commento, occorre seguire 2 modalità ben precise di trasmissione che si differenziano rispettivamente a seconda che gli intermediari abilitati:

a) abbiano presentato la dichiarazione Iva nel 2018 dei propri clienti, è disposto un invio:

    • massivo: ovvero un servizio di invio “massivo” , attivo dal 5 novembre 2018
    • puntuale: cioè una funzionalità web di invio “puntuale” resa disponibile nella propria area riservata attiva a partire dal 30 novembre 2018

b) non hanno presentato la dichiarazione Iva nel 2018, in tal caso è valido unicamente l’invio “puntuale” che è realizzato attraverso la spedizione della delega via Pec, mediante una procedura specifica.

Se gli intermediari utilizzano già la procedura di comunicazione massiva delle deleghe – come chiarito dal Provvedimento – dovranno ricevere dai propri clienti, per operare nell’area web dedicata, un’apposita delega (ovvero diversa rispetto quella del Cassetto Fiscale)  per gestire i servizi di fatturazione elettronica; nonché adempiere a una serie di incombenze poste a carico dell’intermediario, tra cui la tenuta di un nuovo e specifico Registro cronologico delle deleghe.

Era ipotizzabile che questo filo diretto fra nuovi adempimenti e la collaborazione richiesta agli intermediari presentasse qualche lacuna, almeno in termini di ingolfamento delle attività poste a carico dei professionisti. Non è tardato l’insoddisfazione da parte dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti (AIDC), che come ha dichiarato il Presidente, Andrea Ferrari,

“AIDC monitora da sempre il percorso di introduzione della Fattura Elettronica e particolare disappunto ha destato l’obbligo della tenuta di un nuovo, ennesimo registro cartaceo cronologico delle deleghe acquisite, che integra un evidente controsenso, statuendo un adempimento analogico in un (presunto?) processo digitale”

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, nell’argomentare le singole norme da seguire per la gestione della fatturazione elettronica ovvero fornire le disposizioni inerenti i connessi servizi, il numero di intermediari delegabili, nonché intervenire sulla durata della delega indica espressamente che “Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti” . Questo naturalmente amplifica in misura rilevante il lavoro dei professionisti che si troveranno a modulare le attività di studio in correlazione a tale dispositivo, con non poco dispendio di energie e costi.

Considerando altresì che già quotidianamente i professionisti sono tenutari di smart card, deleghe che li autorizzano a iniziare, variare attività per conto dei clienti, presentare F24, consultare i dati fiscali attraverso il “cassetto” online e molto altro.

Insomma una trafila di attività giornaliere per tutti i clienti di studio che presuppongono un’autorizzazione e, dunque, una specifica delega per ognuno di essi e per ogni attività da svolgere per loro conto.

Sarebbe di certo più ipotizzabile attivare una procedura affinché sia richiesta nei un’unica delega per i rapporti tributari, in tal senso è intervenuto il Presidente AIDC 

“è indispensabile che venga prevista una unica delega da conferirsi all’inizio del mandato, senza limiti di tempo, in ogni momento revocabile, da trasmettersi telematicamente all’amministrazione finanziaria, con tutte le precauzioni del caso – come data certa e firma digitale – e valida per tutte le casistiche in cui il legislatore prevede l’intervento del professionista. La centralità dei Dottori Commercialisti nel rapporto tra Stato e contribuente deve essere sancita formalmente e deve assicurare al contribuente facilità ed immediatezza di accesso agli adempimenti per tramite del proprio Dottore Commercialista di fiducia. In tal senso anche questo tema sarà al centro del VII Meeting di AIDC, che si terrà a Bologna, presso FICO Eataly, il prossimo 16 novembre”, ha concluso Ferrari.

Monica Greco

16 novembre 2018