E’ la valida documentazione contabile che sorregge la legittima imputazione dei costi in bilancio secondo il principio di competenza.
La Corte di Cassazione conferma gli orientamenti precedenti, disconoscendo la deducibilità di servizi forniti da agenti e rappresentati svolti con incarichi verbali.
COMPETENZA e DEDUZIONE dei COSTI per SERVIZI
Come noto, il comma 2 dell’art. 109, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
Esistenza, inerenza e coerenza della spesaTuttavia, affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che sia determinato con attenzione l’esercizio di competenza, ma occorre altresì che la spesa sia:
Spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
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Imputazione in bilancio delle provvigioni degli agenti di commercio
Le provvigioni passive corrisposte all’agente di commercio sono deducibili dal reddito d’impresa del preponente al momento della