La Corte di Cassazione ha confermato il rilievo dell’Ufficio, che aveva recuperato a tassazione il costo di gestione della sede, poiché l’utilizzo era dato da un contratto di comodato non registrato. In esame il caso in cui il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento nella parte concernente il disconoscimento dei costi di gestione della sede barese di una ditta in verifica…
Con la sentenza n.18934 del 17 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il rilievo dell’Ufficio, che aveva recuperato a tassazione il costo di gestione della sede, poiché l’utilizzo era dato da un contratto di comodato non registrato.
Il fatto
Il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento nella parte concernente il disconoscimento dei costi di gestione della sede barese della ditta in verifica; e ciò perché l’effettivo utilizzo di tale sede da parte del V. doveva desumersi:
a. dal contratto di comodato intercorso con la V. spa, “sia pure non registrato“;
b. dalla variazione presentata all’ufficio Iva il 14 marzo 2005, “ma con decorrenza 10 gennaio 2000“.
Il pensiero della Corte
Osservano, in apertura, i massimi giudici che:
“così facendo il giudice di merito ha attribuito a tali documenti un’efficacia preclusa dalla legge.
Per quanto concerne il contratto di comodato, rileva che esso era stato dedotto in giudizio dalla parte contribuente, non quale mero fatto storico, bensì quale negoziale opponibile all’amministrazione finanziaria.
Da ciò derivava che, in tanto esso poteva assurgere a prova di un titolo contrattuale di utilizzo dei locali, in quanto fosse dotato di data certa opponibile nei confronti dei terzi ex articolo 2704 cod.civ. (sulla qualità di “terzo” dell’amministrazione finanziaria in fase di accertamento: Cass. 7621/17; 29451/08 ed altre).
Va del resto considerato come nemmeno il contribuente avesse contestato la necessità di data certa del contratto, salvo affermare che tale requisito dovesse ritenersi provato da altri elementi documentali di riscontro (quali la successiva variazione all’ufficio Iva, ed i bilanci della comodante V. spa).
In tale situazione, il giudice di appello non si è fatto carico della disciplina legale di cui all’articolo 27