Rottamazione ter e precedenti definizioni: come e chi ritorna “in gioco”

Uno dei punti più importanti della “nuova” rottamazione, la terza nel giro di poco tempo, è capire i rapporti con le precedenti, posto che molti contribuenti hanno una rata in scadenza il prossimo 31 ottobre. In questo articolo proviamo ad illustrare come va gestita la scadenza di domani, in particolari in quali casi la scadenza slitta al 7 dicembre

Rottamazione ter e precedenti definizioniUno dei punti più importanti della rottamazione ter, la terza nel giro di poco tempo, è capire i rapporti con le precedenti, posto che molti contribuenti hanno una rata in scadenza il prossimo 31 ottobre.

Ma procediamo con ordine.

Il comma 21, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 testualmente dice:

“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b)”.

La norma si apre con una clausola di salvezza riguardante i debiti che rientrano nello stralcio delle somme fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 che, pertanto, potranno essere detratti dall’importo dovuto[1], anche nei casi riguardanti la rottamazione ex decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

La novità più importante, tuttavia, riguarda il differimento al 7 dicembre 2018 delle rate di luglio, settembre e ottobre, per coloro i quali avevano aderito alla rottamazione bis ovvero quelli che non avevano aderito alla prima definizione, ed hanno poi definito le posizioni relative al periodo 2000-2016, nonché coloro i quali hanno rottamato i carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.

Essi avevano la possibilità di pagare il tutto entro il rateizzare gli importi in massimo 5 rate, di cui le prime due scadute a luglio e settembre 2018, la terza in scadenza ad ottobre 2018, mentre le restanti due avrebbero dovuto avere scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019.

Orbene, le rate di luglio, settembre ed ottobre sono differite al 7 dicembre 2018, e i contribuenti potranno proseguire automaticamente con il versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno sulle quali, a decorrere dal 2019, saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Per coloro i quali hanno definito con la rottamazione bis i debiti compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla prima definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, occorre fare un po’ di attenzione.

Per essi l’art. 8, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dettava specifiche modalità di pagamento.

Orbene, rientrano nel differimento al 7 dicembre coloro i quali avevano optato per il pagamento rateale, si veda la lettera b), numero 2 del citato decreto, ovvero coloro i quali dovevano pagare 2 rate consecutive di pari ammontare nei mesi di ottobre e novembre 2018, pari all’80% della definizione, versando il restante 20% a febbraio 2019.

Anche per essi, il versamento delle restanti somme (le originarie rate di novembre 2018 e febbraio 2019) potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno sulle quali, a decorrere dal 2019, saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 % annuo.

In tutti questi casi, sarà l’agente della riscossione che trasmetterà, entro il 30 giugno 2019, una apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle ulteriori rate rideterminate.

È, inoltre, prevista in tutti questi casi la facoltà di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA, nonché, a seguito del pagamento della prima delle rate differite, sarà possibile per il debitore di beneficiare dell’estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

ATTENZIONE

Per tutte le posizioni per le quali è previsto il differimento della rata di ottobre 2018, nonché “di sanare” le rate di luglio 2018 e settembre 2018, se non sarà effettuato il pagamento entro il 7 dicembre 2018, non potrà effettuarsi nessuna domanda per la nuova definizione, e se fatta, sarà improcedibile.

Possono invece essere nuovamente definiti secondo le modalità del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119:

  • i debiti relativi alla prima definizione agevolata, ex decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 per le quali il debitore non ha perfezionato la procedura con il tempestivo pagamento;
  • i debiti compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla prima definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 per cui si era optato per il pagamento in un’ unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

IMPORTANTE

Il comma 24 dell’art. 3, decreto legge 23 ottobre 2018, permette ai soggetti colpiti dai simi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex art. 6 del decreto- legge n. 193/2016 e ex art. 1 del decreto-legge n. 148/2017 in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, in unica soluzione sempre entro il 31 luglio 2019.

Questo per tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originali amente fissate dalle relative norme di riferimento.

L’infelice tecnica legislativa basata sui continui riferimenti ad altre norme, nonché la farraginosità della materia, complicata dal fatto che si è giunti, in breve tempo, alla terza definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, non rende semplice la distinzione tra le varie ipotesi generando una comprensibile confusione nei professionisti che si trovano a dover dare risposte ai clienti in un periodo di scadenze, oltre che di incertezza normativa, il decreto, infatti, potrebbe riservare sorprese in sede di conversione.

[1] Saranno automaticamente annullati i debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a mille euro, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto legge, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a molo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare l’operazione di annullamento.

[blox_button text=”Pace Fiscale: istanza di rinvio dell’udienza di discussione” link=”https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/pace-fiscale-istanza-rinvio-udienza-discussione.html” target=”_self” button_type=”btn-default” icon=”” size=”btn-md” /]

Valeria Nicoletti

30 ottobre 2018