Appaiono particolarmente interessanti le doppie conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione in tema di operazioni oggettivamente inesistenti. Il legislatore ha previsto una nuova disciplina, anche sanzionatoria, in materia di utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. Approfondiamo la questione attraverso l’esame di una recente ordinanza della Cassazione…
PREMESSA
Appaiono particolarmente interessanti le doppie conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.18390 del 12 luglio 2018 in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, che qui di seguito rileviamo:
- “nel caso in cui l’amministrazione finanziaria ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, e cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva(Cass. n. 18118 del 2016; Cass. n. 21953 del 2007, n. 9784 del 2010, n. 9108 del 2012, n. 15741 del 2012, n. 23560 del 2012; n. 27718 del 2013, n. 20059 del 2014), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; siffatta prova, tuttavia, non può consistere (per quanto su precisato) nella esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono infatti normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28572 del 2017; n. 5406 del 2016, n. 28683 del 2015, n. 428 del 2014, n. 12802 del 2011, n. 15228 del 2001 su tale punto, v. anche Cass. n. 12802 del 2011)[1]”;
- “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà dei componenti positivi che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, ove direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi