Il servizio di consulenza in materia di investimenti non è sempre riconducibile ad una prestazione di mediazione, intermediazione e mandato esenti IVA, ma lo è soltanto se sia ravvisabile un intervento del consulente nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli.
In caso contrario a tale attività di consulenza torna applicabile il regime di imponibilità IVA.
Con Risoluzione n. 38/E del 15 maggio 2018 l’Amministrazione Finanziaria, dopo aver ripercorso sinteticamente l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, condivide l’interpretazione fornita dal Comitato consultivo IVA, delimitando la riconducibilità del servizio di consulenza in materia di investimenti fornito da una società alla nozione di attività di intermediazione (i.e. negoziazione) esente da valutare nel caso concreto.
Nozione di consulenza finanziaria
L’art. 1, comma 5, lett. f) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” prevede che la consulenza finanziaria in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Secondo tale definizione, gli elementi che caratterizzano detto serviz