Con recente sentenza la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nei confronti dell’amministratore di una ditta individuale, dichiarata fallita, che aveva distrutto le scritture contabili, gettandole come rifiuti
Confermata la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nei confronti dell’amministratore di una ditta individuale, dichiarata fallita, che aveva distrutto le scritture contabili, gettandole come rifiuti, così da procurarsi un ingiusto profitto derivante dall’inadempimento dei debiti fiscali e di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società.
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CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N.14588 DEL 29/03/2018.
Ritenuto in fatto
- Con sentenza del 25/11/2016 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Brescia che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di T.P. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di amministratore della ditta individuale (..), dichiarata fallita il 28/11/2011, distrutto le scritture contabili, gettandole come rifiuti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto derivante dall’inadempimento dei debiti fiscali ed in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società.
- Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di T.P., Avv. C., deducendo i seguenti