La notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente se viene eseguita mediante un servizio di posta privato.
Tale notificazione non è suscettibile di sanatoria, atteso anche che la liberalizzazione dei servizi postali ha di fatto lasciato la competenza delle notificazioni a mezzo posta alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale
La notifica per posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente se viene eseguita mediante un servizio di posta privato.
Tale notificazione non è suscettibile di sanatoria, atteso anche che la liberalizzazione dei servizi postali ha di fatto lasciato la competenza delle notificazioni a mezzo posta alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale (Cass. n. 21884/2018).
Notifica per posta dell’atto tributario
La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti del Cpc e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992. La stessa è eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario nonché di messo comunale può essere “brevi manu” (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), o mediante il servizio postale.
In quest’ultimo caso le parti possono effettuare