Obblighi contabili per il depositario autorizzato nel settore del vino: termini per accise

di Fabrizio Stella

Pubblicato il 14 settembre 2018

La normativa nazionale in materia di fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, detta disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino (e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra) nonché per i piccoli produttori di vino

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Il comparto delle Accise è, come noto, organicamente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (cd. TUA), pubblicato in G.U. n. 279/1995.

Avuto riguardo al comparto dei prodotti alcolici, l’art.27, co.1 del TUA, prevede che siano sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.

Il successivo comma 2 prevede che i prodotti ottenuti in impianti di lavorazione siano gestiti in regime di deposito fiscale; può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro mis