Il comparto delle Accise è, come noto, organicamente disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (cd. TUA), pubblicato in G.U. n. 279/1995.
Avuto riguardo al comparto dei prodotti alcolici, l’art.27, co.1 del TUA, prevede che siano sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.
Il successivo comma 2 prevede che i prodotti ottenuti in impianti di lavorazione siano gestiti in regime di deposito fiscale; può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro mis