L’introduzione nel nostro ordinamento di modelli di Società a Responsabilità Limitata il cui capitale potesse esser inferiore al minimo di 10.000 euro stabilito dal n. 4, del comma 2 dell’art. 2463, c.c., è avvenuta con più provvedimenti legislativi che hanno generato problemi di coordinamento legislativo. Risultano ancora oggi irrisolte alcune problematiche riguardanti il capitale e le riserve di dette società
L’introduzione nel nostro ordinamento di modelli di società a responsabilità limitata il cui capitale potesse esser inferiore al minimo di 10.000 euro stabilito dal n. 4, del comma 2 dell’art. 2463, c.c., è avvenuta con più provvedimenti legislativi che hanno generato problemi di coordinamento legislativo. Risultano ancora oggi irrisolte alcune problematiche riguardanti il capitale e le riserve di dette società.
Aspetti generali
La società a responsabilità limitata semplificata è una forma di s.r.l. la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare del capitale sociale necessario (inferiore a € 10.000,00) e dei costi da sostenere e può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall’età anagrafica (art. 2463 bis c.c.).
Sono tuttavia fissate alcune specifiche limitazioni, quali:
- impossibilità di effettuare conferimenti diversi dal denaro (quindi non si potranno avere conferimenti in natura);
- necessità di versare interamente nelle mani degli amministratori della società i conferimenti in denaro (di conseguenza non sarà più previsto il c.d. versamento “per centesimi”);
- necessità di destinare a riserva legale una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio, fino a quando il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro;
- quest’ultima riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per la copertura di eventuali perdite e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.
Art. 2463-bis cod. civ. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. 1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3. l’ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’art. 2463, secondo comma, n. 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo; 4. i requisiti previsti dai nn. 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’art. 2463; 5. luogo e data di sottoscrizione; 6. gli amministratori La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal |