Dopo l’intervento del Ministero dell’Interno, che ha, pur in pendenza di procedure di controllo antimafia non ancora ultimate, sbloccato la concessione – sotto condizione risolutiva – del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, numerosi richiedenti hanno ricevuto dall’Agenzia dell’entrate il nulla osta alla fruizione del citato bonus
Dopo l’emanazione della circolare n. 11001/119/20 del 3 luglio 2018 del Ministero dell’Interno, che ha, pur in pendenza di procedure di controllo antimafia non ancora ultimate, sbloccato la concessione – sotto condizione risolutiva – del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (ex art. 1, commi da 98 a 108 delle legge n. 208/2015, modificata dall’art. 7-quater del decreto legge n. 243/2016), numerosi richiedenti hanno ricevuto dall’Agenzia dell’entrate il nulla osta alla fruizione del citato bonus[1].
Di fatto, tale circolare ha originato una differenziazione dei soggetti richiedenti fra:
- beneficiari che, in attesa del nulla osta, non avevano ancora iniziato gli investimenti;
- beneficiari che, in attesa del nulla osta, avevano già iniziato gli investimenti nel 2017 (o ancor prima).
Per quanto riguarda i primi, si rimanda alla dottrina[2] che ha sollevato il dubbio, non ancora affrontato dall’Agenzia delle Entrate, circa l’obbligatorietà o meno di presentare una nuova istanza di accesso all’agevolazione per comunicare la nuova tempistica degli investimenti rispetto a quella programmata nell’istanza originaria.[3]
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che hanno già iniziato gli investimenti programmati, ad esempio in periodi d’imposta precedenti al 2018, si pone la questione di individuare il trattamento delle quote del bonus di competenza di tali periodi passati, al fine di ripristinare la necessaria correlazione tra processo di ammortamento e imputazione del contributo a conto economico.
Contributo riconosciuto dopo l’inizio del processo di ammortamento
La concessione del contributo di sovente avviene successivamente all’inizio del periodo di ammortamento dei cespiti cui il contributo stesso si riferisce, nel senso che almeno uno dei presupposti agevolativi – ossia il riconoscimento dell’agevolazione si realizza a processo di ammortamento iniziato.
Si pone, quindi, la questione di individuare il trattamento contabile delle quote di contributo di competenza dei periodi passati, al fine di ripristinare la necessaria correlazione tra processo di ammortamento e imputazione del contributo, sia che si utilizzi il metodo dei risconti passivi, sia che si utilizzi, invece, il metodo del valore netto dei cespiti agevolati.[4]
In particolare, nel caso in esame, l’investimento potrebbe risultare effettuato già nel 2017, con conseguente utilizzo dei beni già dal 2017 ma con riconoscimento del credito d’imposta avvenuto nel 2018.
Al riguardo, si ritiene di dover inizialmente individuare l’esercizio in cui matura il diritto del soggetto a beneficiare del contributo.
Tale esercizio non può che coincidere con quello in cui si concretizzano tutti i presupposti agevolativi e, in particolare, il diritto a percepirli (nel caso in esame: 2018, esercizio di riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate).
Inoltre, si ritiene che in tale esercizio venga a realizzarsi anche la competenza delle quote di contributo relative alle quote di ammortamento imputate