La prova di prelevamenti ingiustificati dal conto bancario effettuati dal professionista spetta all’Amministrazione finanziaria. Non è operabile l’equiparazione tra attività d’impresa e attività libero professionale al fine della presunzione dei prelevamenti eseguiti sui conti correnti bancari
La prova di prelevamenti ingiustificati dal conto bancario effettuati dal professionista per conseguire ricavi spetta all’Amministrazione finanziaria.
Non è operabile l’equiparazione tra attività d’impresa e attività libero professionale al fine della presunzione dei prelevamenti eseguiti sui conti correnti bancari (Cass. n. 19565/2018)
In tema di accertamento d’imposta l’art. 32, co. 2, D.P.R. n. 600/1973, recante norme sui “Poteri degli uffici”, prevede che gli uffici finanziari possono invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, recando la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari.
Se l’accertamento eseguito dell’Amministrazione finanziaria si basa su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio è a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario; pertanto qualora il contribuente si limiti a deduzioni del tutto generiche sui versamenti effettuati senza fornirne giustif