Le sospensioni fiscali di Agosto 2018: termini processuali, versamenti, adempimenti, controlli formali

Da oggi sono sospesi “per ferie” una serie di adempimenti fiscali, principalmente legati al contenzioso. In questo articolo proponiamo una breve ma pratica rassegna: la sospensione feriale dei termini processuali, la sospensione dei termini riguardanti comunicazioni di irregolarità e controlli formali, la sospensione degli adempimenti e versamenti

La sospensione dei termini processuali

Ai sensi dell’art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742 “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

La sospensione, che opera di diritto e non è rinunciabile riguarda i termini processuali, quindi:
• il termine per ricorso e l’appello;
• il termine per la costituzione in giudizio di entrambe le parti;
• i termini per il deposito di memorie e documenti;
• il termine la riassunzione del processo interrotto/sospeso;
• il termine per il reclamo avverso i decreti presidenziali;
• il termine per l’integrazione del contraddittorio.

L’art. 9, D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, nel riformare l’art. 17 bis, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha espressamente previsto che ai 90 giorni previsti per la conclusione della mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Essa non riguarda:
• l’autotutela e le procedure di sgravio;
• i termini a pena di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
• la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza
• il termine di 60 giorni ex art.7, legge Legge 27 luglio 2000, n.212.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini; pertanto, le udienze relative alle sospensive innanzi alla Commissione Tributaria Regionale o Provinciale si tengono regolarmente nel mese di agosto.

Qualora essa venga chiesta con il ricorso introduttivo occorre non tener conto della sospensione per la costituzione in giudizio e per la notifica del ricorso.

Ai sensi dell’art. 7-quater, comma 18, DL 22 ottobre 2016 n. 193 “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.

La sospensione degli adempimenti e versamenti

Ai sensi dell’art. 37, comma 11 bis, D.L. 4 luglio 2006, n.223, gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

I termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate, o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

Comunicazioni di irregolarità e controlli formali (sospensione ex art. 7- quater D.L. 193/2016)

In ultimo ai sensi dell’art. 7 quater, comma 17, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

1 agosto 2018

Valeria Nicoletti

***

Per tutti gli articoli sul processo tributario clicca qui

Per lo scadenzario completo di Agosto (136 pagine a cura di Giancarlo Modolo clicca qui)