Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è un’agevolazione fiscale particolarmente apprezzata dalle piccole e medie imprese, che intendono accedere al mondo dell’“Industria 4.0”, cioè alle opportunità offerte dalla c.d. “quarta rivoluzione industriale”, ma per farlo hanno bisogno di sostenere significativi investimenti. In relazione a tale beneficio fiscale, secondo le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E del 16.5.2018, le operazioni di conferimento poste in essere all’interno di un gruppo societario o tra parti correlate sono da assoggettare, in linea generale, agli stessi principi applicabili alle operazioni di scissione
Aspetti generali
Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è un’agevolazione fiscale particolarmente apprezzata dalle piccole e medie imprese, che intendono accedere al mondo dell’“Industria 4.0”, cioè alle opportunità offerte dalla c.d. “quarta rivoluzione industriale”, ma per farlo hanno bisogno di sostenere significativi investimenti.
In relazione a tale beneficio fiscale, secondo le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E del 16.5.2018, le operazioni di conferimento poste in essere all’interno di un gruppo societario o tra parti correlate sono da assoggettare, in linea generale, agli stessi principi applicabili alle operazioni di scissione.
Ciò vale con riguardo:
- alle modalità di attribuzione della media storica di riferimento, calcolata sulla base del criterio analitico;
- alla corretta determinazione ed imputazione degli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di imposta nel corso del quale viene posta in essere l’operazione (ciascuna società calcola il credito di imposta in relazione ai costi direttamente e autonomamente sostenuti).
I conferimenti di aziende
I conferimenti di aziende o rami aziendali determinano un fenomeno successorio dell’azienda; la motivazione di tali operazioni può ricondursi a considerazioni di ordine aziendale, che riguardano, dal lato della conferente, il vantaggio di ottenere dimensioni più ridotte, allocando altrove – in capo a un altro soggetto – determinate funzioni, ovvero a ragioni di diversificazione degli investimenti, poiché l’operazione consente la “distribuzione” di aziende e rami aziendali senza necessità di alienare la società o di costituire nuovi soggetti.
Incidentalmente: è pure importante stabilire cosa realmente possa costituire un’azienda, dato che il passaggio dell’azienda (o del ramo aziendale) risulta fiscalmente più vantaggioso rispetto al passaggio (cessione / conferimento) di singoli beni, ad esempio immobili[1].
Sotto il profilo tributario, in particolare l’art. 176 del TUIR si occupa dei conferimenti d’azienda in regime di neutralità fiscale, nell’ambito dei quali non si realizzano plus o minusvalenze, purché il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; il soggetto conferitario deve invece subentrare nella posizione del conferente relativamente agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda, distinguendo in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi i valori esposti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti, con la relativa differenza.
I vantaggi comparativi dei conferimenti
A prescindere dalla possibilità di poter fruire dell’agevolazione fiscale relativa a ricerca e sviluppo, i conferimenti di azienda possono attribuire determinati vantaggi, se confrontati con le operazioni alternative.
In primo luogo, deve essere considerato che l’oggetto reale dell’operazione è l’azienda, e quindi un complesso di beni atto a funzionare nell’ottica di un’attività economica imprenditoriale.
In tale prospettiva, l’azienda può essere trasferita attraverso una semplice cessione diretta (con emersione di plusvalenze), ovvero tramite operazioni fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti).
Al riguardo va evidenziato che:
- la funzione del “trasferimento” dell’aziend