Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo legata al software

di Roberto Pasquini

Pubblicato il 3 marzo 2018

il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il suo parere circa l'eleggibilità di spese per attività di Ricerca & Sviluppo legate ai software: la circolare sembra dare un'interpretazione molto restrittiva alla possibilità di usufruire del credito d'imposta

In un nostro precedente intervento abbiamo riepilogato i principali punti relativi all'attribuzione dell'importante credito d'imposta "Ricerca e Sviluppo" dedicato alle aziende. Ora il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018 allo scopo di chiarire l’applicazione dell’agevolazione fiscale sui software e dalla lettura della circolare la prima impressione che se ne ricava è che il Ministero abbia voluto interpretare in maniera piuttosto restrittiva l’attribuzione del credito d’imposta R&S.

Il Ministero precisa che al fine della maturazione delle agevolazioni fiscali sono considerate ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, mentre ne risultano escluse le attività che si sostanziano in modiche non significative dei prodotti o processi esistenti.

Il credito d’imposta infatti non è previsto in maniera automatica a tutte le attività legate in senso ampio al processo innovativo di un’impresa ma è attribuibile solamente alle attività inerenti a progetti con significativi contenuti di ricerca e sviluppo con un apprezzabile o significativo elemento di novità per il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione di conoscenze e tecnologie già disponibili.

Le parole della circolare sono abbastanza chiare:

“…affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.

In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S (ricerca e sviluppo) se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Con la precisazione, peraltro, che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.”

Non rientrano nell’agevolazione in esame ad esempio:

- i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
- le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;
- lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
- l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.

Rientrano invece:

- sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
- la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
- la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.


Il credito d’imposta conseguente all’attività di ricerca e sviluppo è automatico, nel senso che viene auto liquidato direttamente dal contribuente, lasciando poi alla Pubblica Amministrazione il potere/dovere di controllo a posteriori.

Pertanto, dice la circolare, ai fini dei successivi controlli sulla corretta applicazione della disciplina, dovrà essere cura dell’impresa che intende avvalersi dell’agevolazione predisporre, oltre alla documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, anche un’apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino:

- gli elementi di novità che il progetto intende perseguire,
- l’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti,
- l’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili
- nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti.

Come si diceva, la lettura della circolare porterà una gran parte delle aziende ad abbandonare l’idea di procedere con la procedura di “auto-calcolo” del credito d’imposta per non rischiare sanzioni; molto spesso infatti non è agevole capire se un certo tipo di attività rientri o meno nell’agevolazione.

Non occorre però dimenticare la possibilità di attivare una procedura d’interpello.

La circolare 13/E del 27/4/2017 dell’Agenzia delle Entrate segnala due possibili ipotesi di richiesta di chiarimenti:

- una prima ipotesi prevede una istanza di interpello alla stessa Agenzia da presentare ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.

- una seconda ipotesi nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità delle attività per le quali si intende fruire del beneficio tra quelle eleggibili al credito di imposta, ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 2 del decreto attuativo: il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del citato Ministero limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate (ad esempio si chiede se una data attività di ricerca intrapresa allo scopo di sviluppare mescole e prodotti in gomma sia ammissibile all’agevolazione). In tal caso la richiesta di parere va inviata all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo economico.

 

28 febbraio 2018

Roberto Pasquini