Con la riforma organica del diritto societario operata dal legislatore, sono stati ampliati, in capo a tutti i titolari di partecipazioni societarie estranei all’attività di amministrazione, i diritti di accedere alle informazioni relative alla gestione della società
Con la riforma organica del diritto societario operata dal legislatore attraverso il Decreto Legislativo 17/01/2003, n. 6, sono stati ampliati, in capo a tutti i titolari di partecipazioni societarie estranei all’attività di amministrazione, i diritti di accedere alle informazioni relative alla gestione della società.
Soci non amministratori: diritti di informazione e consultazione
A norma del secondo comma dell’art. 2476, c.c.
“…I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione…”.
La prospettiva è quindi quella di fornire ai soci (non amministratori) uno strumento in grado di consentire la verifica l’andamento dell’attività sociale costituendo un diritto inderogabile perché posto a tutela degli interessi insopprimibili nella vita e nella gestione della società in una forma.
Il diritto di controllo del socio si realizza:
- mediata attraverso un diritto all’informazione e
- diretta attraverso il diritto alla consultazione.
Diritto di informazione
Consente al socio di ottenere dagli amministratori le informazioni sullo svolgimento degli affari sociali in tutte le loro fasi, dalle trattative alla conclusione, senza limitazioni di sorta
In assenza di specifiche disposizioni statutarie al riguardo, sono fissate dagli amministratori, che sia oralmente che per iscritto adottano la modalità più opportune, in funzione delle richieste del socio.
Il titolare di quote sociali potrà richiedere tutte le informazioni che ritenga più utili per soddisfare il proprio diritto, formulando non solo specifici quesiti su d