E’ consentito presentare nuovi documenti in appello anche se gli stessi erano già disponibili dal primo grado di giudizio. Il deposito della nuova documentazione deve avvenire nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso
E’ consentito presentare nuovi documenti in appello anche se gli stessi erano già disponibili dal primo grado di giudizio.
Il deposito della nuova documentazione deve avvenire nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso (Cass. n. 17164/2018).
Il legislatore ha disciplinato all’art. 58, comma 1, del D. Lgs n. 546/1992 il regime delle nuove prove prodotte in secondo grado, stabilendo che il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile, mentre è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti (comma 2).
Il giudice, quindi, è tenuto a motivare l