Compensazione dei debiti fiscali dello studio professionale

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 11 luglio 2018

Uno studio professionale non può compensare i propri debiti fiscali con i crediti di imposta dei singoli associati, trattandosi di soggetti diversi. Sono queste le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione, che ha accolto un ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate

Debiti fiscali dello studio associato e crediti degli associati

Uno studio professionale non può compensare i propri debiti fiscali con i crediti di imposta dei singoli associati, trattandosi di soggetti diversi.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13638 del 30 maggio 2018, con la quale ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.

 

 

La soluzione della Cassazione

La Corte prende avvio al suo ragionamento dall’art.17 del D.Lgs. 241/97, il quale ammette che il contribuente possa opporre in compensazione i propri crediti.

Tale facoltà presuppone, sul piano oggettivo, la riferibilità dei crediti opposti in compensazione allo stesso periodo di maturazione del debito verso l’amministrazione finanziaria; nonché, sul piano soggettivo, la riferibilità allo stesso contribuente (indipendentemente dall’identità altresì dell’ente percettore) tanto del credito quanto del debito estinto per compensazione.

Nel caso di specie, l’associazione professionale ha operato la compensazione dì propri debiti verso l’amministrazione finanziaria mediante crediti maturati dai singoli associati; vale a dire, da soggetti diversi, ed autonomamente ammessi allo scomputo in ragione della diretta imputazione ad essi, per trasparenza ex art. 5 T.U.I.R., dei redditi rinvenienti dall’attività associata.

Nella giurisprudenza di legittimità si è osservato (Cass. 16964/12) che 

in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni d