La notifica degli atti tributari va eseguita al domicilio fiscale indicato preventivamente dal contribuente il quale è tenuto ad informare costantemente l’ufficio finanziario delle eventuali variazioni. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi a tale adempimento, l’ufficio è legittimato ad eseguire le notifiche comunque nell’ultimo domicilio fiscale noto non essendo rimesso all’ufficio l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso
La notifica degli atti tributari va eseguita al domicilio fiscale indicato preventivamente dal contribuente il quale è tenuto ad informare costantemente l’ufficio finanziario delle eventuali variazioni.
Nel caso in cui il contribuente non ottemperi a tale adempimento, l’ufficio è legittimato ad eseguire le notifiche comunque nell’ultimo domicilio fiscale noto non essendo rimesso all’ufficio l’onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso (Cass n. 11504/2018).
La notifica degli atti tributari è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, (artt. 137 e ss), a cui si richiama l’art. 16, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992, recante norme sul processo tributario.
L’attività di notifica può essere effettuata, oltre che dall'ufficiale giudiziario,
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