La legge di Bilancio 2017 ha equiparato le regole del calcolo dell’ACE per i soggetti IRPEF (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali con decorrenza a far data dal periodo d’imposta 2016
Premessa generale
La legge di Bilancio 2017 ha equiparato le regole di determinazione dell’ACE per i soggetti IRPEF (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali con decorrenza a far data dal periodo d’imposta 2016.
Nota In prima istanza la Legge n. 232/2016 ha stabilito le aliquote applicabili con le seguenti modalità:
In seconda fase il Decreto Legge n. 50/2017 ha stabilito che dall’ottavo periodo d’imposta (dal 2018 per le imprese aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare) l’aliquota applicabile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari all’1,5% (in luogo del precedente 2,7%) e che per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017 l’aliquota applicabile è ridotta all’1,6%. Pertanto, a seguito della modifica Legislativa, le aliquote applicabili in materia di ACE sono le seguenti: a) 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2014; 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2015; 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2016; 1,6%, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2017; 1,5%, dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018. |
Si rammenta che la deduzione dal reddito d’impresa non rileva ai fini IRAP e non può generare una perdita fiscale o una maggiore perdita fiscale e che, ai fini previdenziali (circolare INPS n. 74-2014), la base imponibile INPS