Con recente sentenza, la terza sezione della Cassazione penale ha ritenuto che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, è applicabile soltanto alle omissioni “per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità”, attualmente fissata in 250 mila euro.
Con la sentenza n. 14595 del 30 marzo 2018, la terza sezione della Cassazione penale ha ritenuto che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, è applicabile soltanto alle omissioni “per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità”, attualmente fissata in 250 mila euro.
Per il Collegio, in tema omesso versamento di Iva, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131-bis del codice penale “è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall’art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale” (cfr Cassazione sezione terza, 13218/2016 e 40774/2015).
In particolare, affinché l’offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità “occorre che il danno sia esiguo e, dunque, secondo il significato letterale del termine, scarso, trascurabile, quasi insignificante”. Nel caso di specie, lo scostamento di 4.345 euro rispetto alla soglia non è stato ritenuto lieve.
Peraltro detta sentenza è in linea con la recente pronuncia della stessa Corte di Cassazione – sentenza n.51597 del 13 novembre 2017 -, dove per gli Ermellini “è ben vero che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. può essere applicata anche ai reati tributari, per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un valore. Questa Corte ha affermato il principio, in materia di omesso versamento IVA, c