Molti gli approcci normativi in tema di contrasto all’indebito utilizzo di crediti di imposta in F24, alcuni dei quali hanno aperto il campo al tema della distinzione tra utilizzo di crediti inesistenti e crediti non spettanti, distinzione che implica applicazione di sanzioni amministrative e penali
Dapprima il D.L.185/2008 e poi il più recente D.Lgs. 158/2015 hanno disciplinato la spinosa materia del “contrasto” all’ indebito utilizzo di crediti di imposta per l’effettuazione di versamenti in compensazione orizzontale in F24.
Gli approcci normativi, culminati nella revisione dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, hanno aperto il campo al tema della distinzione tra utilizzo di crediti inesistenti e crediti non spettanti, distinzione che implica l’applicazione di sanzioni amministrative e penali molto differenziati.
Mentre per le ipotesi di utilizzo di crediti di imposta non emergenti da precedenti dichiarazioni il discorso è ormai pari (trattasi di crediti non spettanti), ancora incerto è il trattamento sanzionatorio per l’ipotesi di utilizzo di crediti da agevolazioni indicati nel quadro RU con particolare riferimento a quelli che operano in modo automatico (vedi credito imposta R&S). Tale incertezza rischia di mettere in grave rischio l’utilizzabilità delle agevolazioni voluto dal legislatore.
Con la risoluzione 36 dell’8 maggio 2018 l’AE affronta il tema appena proposto fornendo, quanto meno, un primo orientamento di fondo da seguire per individuare il discriminante tra i concetti di uso di crediti inesistenti e uso di crediti non spettanti.
LE NORME SULL’INESISTENZA E SULLA NON SPETTANZA DEI CREDITI
Le disposizioni oggi vigenti in materia e che disciplinano le sanzioni irrogabili nel caso di utilizzo di crediti inesistenti e non spettanti sono i commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 come introdotti, a decorrere dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs. 158/2015.
Tali disposizioni prevedono che:
Utilizzo di crediti non spettanti:
- Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
Utilizzo di crediti inesistenti:
- Nel caso di utilizzo in com