Bonus Sport: come richiedere il credito d'imposta

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, contenente le disposizioni applicative, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per lavori di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Quali sono i soggetti beneficiari? Quali le modalità per beneficiarne?

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 il decreto attuativo del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, contenente le disposizioni applicative di cui all’articolo 1 commi 363 a 366 L. 205/2017, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per lavori di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

Rientrano tra i soggetti beneficiari dello sport bonus tutte le imprese sia esercitate in forma individuale che collettiva, nonché le stabili organizzazioni.

 Il credito d’imposta spetta nel limite del tre per mille dei ricavi annui e nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, fino ad un massimo di 40.000 euro, effettuate nell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.

Le imprese che effettuano erogazioni liberali volte alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici potranno beneficiare dello sport bonus esclusivamente qualora la donazione sia effettuata nelle seguenti modalità:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

Il decreto attuativo chiarisce che il credito d’imposta verrà suddiviso in due diverse tranche e sarà riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna: la prima si è aperta il 1° aprile mentre, la seconda, partirà dal 20 agosto 2018.

Pertanto, le imprese che vogliono beneficiare di questo credito d’imposta devono farne richiesta, inviando a mezzo Pec l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra, indicando:

– l’importo dell’erogazione liberale,

– e il soggetto designato come futuro beneficiario.

Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.

Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all’Ufficio per lo sport entro dieci giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione.

Eseguite le opportune verifiche, l’ufficio pubblica quindi l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d’imposta.

Solo a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo sport, il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, negli anni 2018, 2019 e 2020.

L’importo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 mediante i canali Entratel/Fisconline. Il modello F24 subirà lo scarto nel caso in cui l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione sia superiore all’importo concesso dall’Ufficio per lo sport. Il decreto precisa infine che il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap, dovendo comunque essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta di riconoscimento e di quelli successivi.

Giovanna Greco

16 giugno 2018