In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha assegnato rilevanza dirimente alla circostanza per cui le movimentazioni bancarie si riferirebbero a sistemazione di rapporti creditori-debitori intercorsi nell’ambito familiare, per di più valorizzando documenti, dei quali non descrive il contenuto
Con le ordinanze nn. 7277 e 7278 la Corte di Cassazione ha confermato che in tema di indagini finanziarie sulle imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, “giusto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 10, n. 2”.
Nel caso di specie, il giudice d’appello non si è attenuto a questi principi, in quanto ha assegnato rilevanza dirimente alla circostanza, di per sè ininfluente anche per la genericità del modo in cui è stata dedotta, che le movimentazioni bancarie si riferiscono a “sistemazione di rapporti creditori-debitori intercorsi nell’ambito familiare”, per di più valorizzando documenti, dei quali non descrive il contenuto.
Brevi note
Con il termine contribuente, ai fini impositivi, si intende colui che è soggetto alla potestà dell’ente impositore, cioè il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
In estrema sintesi, come rilevato dalla C.M. n. 32/2016, sono da considerare contribuenti o comunque destinatari, ai fini e per gli eff