Per l’esclusione da Irap (se il contribuente ritiene di non dover esserne soggetto) non è possibile utilizzare la dichiarazione integrativa a rettifica della dichiarazione originaria presentata in cui è stata conteggiata l’imposta dovuta
Come noto, il legislatore, con la riscrittura parziale dell’articolo 2 comma 8 del DPR n. 322/98, effettuata dall’articolo 5 del DL n. 193/16, ha chiarissimamente ammesso la possibilità di rettificare le dichiarazioni a mezzo dichiarazione integrativa (dei Redditi, Iva, Irap e sostituti di imposta) anche oltre il termine annuale, che precedentemente era previsto (anche se nei modi e termini “ampi” postulati dalla circolare n. 31/13).
Dal 24 ottobre 2016, dunque, il contribuente (anche senza partita iva) poteva presentare dichiarazioni integrative “a favore” anche per anni precedenti; tale situa