La notifica dell’atto di appello eseguita presso il domicilio del difensore revocato non è inesistente ma nulla e pertanto sanabile. L’inesistenza della notifica del ricorso è ravvisabile oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui manchino gli elementi costitutivi per la notificazione dell’atto. Il suddetto principio sancisce la possibilità di rinnovare la notifica
La notifica dell’atto di appello eseguita presso il domicilio del difensore revocato non è inesistente ma nulla e pertanto sanabile.
L’inesistenza della notifica del ricorso è ravvisabile oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui manchino gli elementi costitutivi per la notificazione dell’atto (attività di trasmissione; fase di consegna).
Il suddetto principio è contenuto nella sen. n. 5133/2018 da cui emerge, diversamente da un precedente orientamento, la possibilità di rinnovare la notifica essendo quella effettuata al difensore revocata nulla e non inesistente.
Procedura di notifica
La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli. 137 e seguenti del Cpc, come previsto dall’art. 16, co 2, D Lgs n. 546/1992 e dall’art. 60, co 1, lett. a), Dpr n. 600/1973, il quale prevede una norma derogatoria, in caso di irreperibilità assol