Proponiamo una guida riassuntiva alla gestione del visto di conformità Iva 2018: i casi di sottoscrizione da parte dei sindaci che esercitano il controllo contabile, gli obblighi assicurativi dei professionisti abilitati, il visto di di conformità nel caso di scritture contabili tenute da altri…
Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
In base all’art. 3 DPR 322/1998 (Modalità presentazione e obblighi conservazione delle dichiarazioni) – Testo in vigore dal: 1-3-2015 – le dichiarazioni sono presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.. Le dichiarazioni previste dal DPR 322/98, sono presentate in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3.
Si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, 1^ c., lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del MEF.
I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
I contribuenti e i sostituti d’imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall’art. 43 DPR 600/73, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’art. 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L’A.F. può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 dpr 600/73, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’A.F. può chiedere l’esibizione.
La prova della presentazione della dichiarazione e’ data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta d’invio della raccomandata.
Compensazione dei crediti fiscali e esecuzione dei rimborsi
Visto di conformità IVA della dichiarazione o sottoscrizione dei revisori legali nelle società in cui è presente l’organo di controllo
L’art. 10 D.L. 78/2009 (Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali) – Testo in vigore dal: 24-6-2017 – per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, ha introdotto, fra l’altro, le seguenti disposizioni:
comma 7: i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’IVA per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità IVA di cui all’art. 35, 1^ c., lettera a), D.Lgs. 241/97, sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito.
In alternativa al visto di conformità, per utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro, e chiedere il rimborso Iva per importi superiori a 30.000 euro (senza prestazione apposita garanzia), la dichiarazione Iva annuale e/o l’istanza trimestrale