L’impugnazione dell’atto di pignoramento di Equitalia (ora Agenzia Entrate Riscossione) è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo alle pretese tributarie su cui si fonda il pignoramento
L’impugnazione dell’atto di pignoramento è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie.
Il principio è contenuto nella sent. n. 126/2017 della CTP Rieti da cui emerge che l’opposizione al pignoramento va proposta dinanzi alla Commissione tributaria quando sia eccepita l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento.
Pignoramento
L’art. 57 del D.P.R. n. 602/73 esclude in materia tributaria: le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative “alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo“.
Da tale dettato normativo il contribue