Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni hanno l’obbligo di comunicare telematicamente il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Entro il prossimo 3 aprile 2018 gli Enti non commerciali dovranno perciò provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel 2017, ricordando che tale presentazione fa fede per la concessione di eventuali benefici fiscali
Modello EAS – Premessa generale
Come noto gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate con i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Pertanto, entro il prossimo 3 aprile 2018, gli Enti non commerciali devono, in via generale, provvedere ad inviare il modello EAS per le variazioni intervenute nel 2017 ricordando che la presentazione del Modello EAS fa fede per la concessione agli Enti interessati dei benefici fiscali (detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati come chiarito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2009 e n. 45/2009).
Nota: L’Agenzia delle entrate, con un Question time del 30-9-2016 in risposta all’interrogazione n. 5-09617, ha chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio e la presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. E’ importante sottolineare che il “Modello EAS” non è da presentare dagli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nell’apposito “Registro Unico Nazionale” come disposto dal decreto Legislativo n. 117-2117.Tuttavia, in quanto tale Registro non è ancora operativo, l’attuale adempimento resta per il momento ancora in vigore.
I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS
Sono obbligati alla presentazione del modello EAS, come disposto dalla CM n. 12/2009, gli enti associativi di natura privata (con o senza 4 personalità giuridica) che svolgono anche la sola attività istituzionale (ricevendo quote associativ