A fine marzo scade il termine dell’invio del Modello EAS 2018 per segnalare al Fisco le novità intervenute nel 2017: ecco le regole di presentazione del modello, i casi in cui non sussite obbligo, le sanzioni, le opzioni per la rimessione in bonis e le prospettive dopo la riforma del Terzo Settore
Entro il prossimo 3 Aprile 2018 (Il 31 Marzo cade di sabato) gli enti associativi sono tenuti a comunicare, mediante il modello EAS, le eventuali variazioni intervenute nel 2017 relative ai dati precedentemente comunicati.
Il D.lgs. 117/2017 ha però disposto una revisione organica della disciplina riguardante gli Enti del Terzo settore. Con la riforma si è inteso prevedere uno scambio di dati da parte degli enti del Terzo settore che inizia già con l’iscrizione nel registro e permette di superare cosi l’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di reperire le informazioni tramite l’invio del modello Eas.
Per tale ragione: gli enti che si iscriveranno nel nuovo registro unico nazionale del Terzo settore non saranno più tenuti all’invio del modello Eas, pertanto, l’adempimento resta comunque in vigore per tutte quelle associazioni che per scelta o per obbligo giuridico non faranno richiesta di iscrizione nel Registro Unico degli ETS. Per le associazioni che invece iniziano l’attività direttamente nel 2018 la scadenza per la presentazione del modello Eas rimane quella di 60 giorni a partire dalla data di costituzione dell’associazione stessa. La presentazione del modello modello EAS rappresenta quindi uno dei principali obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008.
Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in