Emergenza neve e disapplicazione delle sanzioni tributarie

con un comunicato piuttosto criptico l’Agenzia delle Entrate ha concesso una proroga per l’emergenza neve di fine febbraio ha promesso la disapplicazione delle sanzioni per gli eventuali ritardi negli adempimenti tributari dovuti a cause di forza maggiore meteorologiche: il problema dei professionisti è capire in quali casi saranno disapplicate le sanzioni e come provare le cause di forza maggiore; il Fisco dovrà procedere con una complessa valutazione caso per caso?

L’Agenzia delle entrate ha preso atto dell’emergenza “meteorologica” e con un comunicato, piuttosto criptico, ha “annunciato” la disapplicazione delle sanzioni per gli eventuali ritardi negli adempimenti tributari dovuti a “cause” di forza maggiore.  Il comunicato è datato 27 febbraio. L’iniziativa è sicuramente lodevole, ma sussiste il concreto rischio che il messaggio comunicato, pur intendendo rassicurare i contribuenti, dia luogo ad ulteriori incertezze o dubbi.

Sulla base della semplice lettura del comunicato si desume chiaramente che la disapplicazione delle sanzioni non sarà automatica e non riguarderò ogni area geografica. Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate avvertono che “sarà valutata la disapplicazione” delle sanzioni.  In buona sostanza la mancata irrogazione delle penalità richiederà di effettuare una valutazione preventiva se nel caso specifico del contribuente sussistessero o meno le condizioni, quindi la causa di forza maggiore,  in grado di causare il ritardo negli adempimenti in scadenza.

Sorgono ad esempio numerosi dubbi sia per quanto riguarda la localizzazione geografica delle aree interessate, ma anche per ciò che riguarda i profili temporali della disapplicazione.  Ad esempio il giorno 26 febbraio si è verificata una copiosa nevicata nel comune di Roma e in numerosi comuni limitrofi, ma non si è verificata alcuna precipitazione nevosa in Trentino.  Sorge quindi il dubbio che l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, avente scadenza 28 febbraio scorso, possa essere valutato diversamente nel caso in cui l’omissione interessi i contribuenti che operano in diverse zone dell’Italia. Il problema è dunque rappresentato dai criteri da seguire per la localizzazione delle aree interessate dai disagi dovuti all’emergenza meteorologica.

Il comunicato fa riferimento a eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi. In base ad un’interpretazione letterale si comprende che non sussiste affatto certezza circa l’effettiva emanazione dei predetti provvedimenti. Diversamente il legislatore non avrebbe utilizzato l’espressione “eventuali provvedimenti”.  Pertanto, laddove il comunicato non dovesse essere seguito da ulteriori indicazioni i contribuenti resteranno ancora una volta nell’incertezza se potranno in futuro essere destinatari di eventuali sanzioni o se, viceversa, i locali uffici riterranno di poter disapplicare le sanzioni previste dalla legge.

Gli ulteriori dubbi riguardano, come precisato, il mancato riferimento temporale del comunicato rispetto all’emergenza. La data delle indicazioni dell’agenzia delle entrate è il 27 febbraio scorso. Non sembra quindi potersi dubitare del fatto che il direttore dell’Agenzia delle entrate abbia inteso fare riferimento all’emergenza neve verificatasi a Roma nei giorni 26, 27 e 28 febbraio. Nei giorni immediatamente successivi, però, la situazione è radicalmente cambiata. Nel centro e nel sud Italia si è verificato un brusco rialzo delle temperature. Il periodo di “gelo”  sembra quindi terminato. La disapplicazione delle sanzioni dovrebbe essere quindi circoscritta agli adempimenti aventi scadenza approssimativamente entro la fine del mese di febbraio. Invece l’emergenza meteorologica riguarda ancora i comuni dell’Italia settentrionale interessati, anche durante i primi giorni del mese di marzo, da copiose nevicate.  Sembra quindi che il Paese sia “spaccato” in due anche sotto il profilo fiscale, quindi nell’individuazione degli adempimenti che potranno fruire dell’annunciata disapplicazione delle sanzioni. 

Anche con riferimento a tali incertezze, l’emanazione di un apposito provvedimento direttoriale che faccia chiarezza non solo sulle aree geografiche interessate, ma relativamente al periodo di tempo interessato, è un’esigenza che non può essere differita ulteriormente. I contribuenti hanno necessità di certezze. Diversamente il comunicato stampa non avrà raggiunto gli obiettivi lodevoli che il “Fisco” si prefiggeva di raggiungere.

2 marzo 2018

Nicola Forte

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