Diniego iscrizione al 5 per mille: è competente il giudice ordinario

il provvedimento contro il diniego di iscrizione agli elenchi del 5 per mille (fonte di finanziamento fondamentale per gli enti del terzo settore) è di competenza del giudice ordinario e non di quello tributario

Il ricorso avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di iscrizione negli elenchi che consentono di accedere al beneficio del 5 per mille, ad avviso della Cassazione a Sezioni Unite, deve essere presentato al giudice ordinario.

Tale conclusione, resa nella pronuncia n. 24964 del 23.10.2017, trae inizialmente spunto dalle affermazioni rese dalla Corte Costituzionale (ord. n. 202/2007) secondo cui in ragione e per effetto della determinazione del contribuente, la quota del 5 per mille dell’Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di “provvista” versata obbligatoriamente all’erario per tale finanziamento; la controversia, ad avviso della Consulta, non ha, quindi, ad oggetto un rapporto giuridico di imposizione e neppure una agevolazione fiscale volta a ridurre le imposte sugli enti beneficiari, bensì un finanziamento pubblico di enti ritenuti meritevoli di sostegno economico.

Sulla base di questa considerazione, stante soprattutto la natura non fiscale della quota del 5 per mille, in riferimento alla quale lo Stato abdica alla propria pretesa acquisitiva a titolo impositivo-contributivo, è certamente da escludere, secondo le Sezioni Unite, sia la sussistenza della competenza ratione materiae del giudice tributario, sia quella del giudice amministrativo. Difatti, il potere esercitato dall’Amministrazione finanziaria presenta natura vincolata essendo gli aspetti applicativi, quali le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, i criteri di riparto delle somme, disciplinati da un decreto non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006[1].

Conclusivamente, la pronuncia n. 24964/2017 afferma che “La disciplina di attuazione predetermina dunque sia i requisiti di accesso al beneficio del 5 per mille sia i criteri di determinazione dello stesso configurando un potere vincolato dell’Amministrazione, a fronte del quale si deve riconoscere in capo al soggetto istante un diritto soggettivo perfetto (cfr. Cass., Sez. Un., ord. n. 8115 del 29/03/2017; Sez. Un., sent. n. 15867 del 20/07/2011; Sez. Un., ord. n. 21062 del 13/10/2011 secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora un finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’’an’, il ‘quid’ ed il ‘quomodo’ dell’erogazione)”.

2 marzo 2018

Antonino Russo

[1] In particolare, il citato D.P.C.M. stabilisce che:

  1. a) l’Agenzia delle Entrate tiene gli elenchi dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta (artt. 1 e 2);
  2. b) il singolo contribuente effettua la scelta di destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 1), apponendo la firma in uno dei riquadri che figurano nei modelli per la dichiarazione dei redditi, e, indicando il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente detta quota (artt. 3 e 4);
  3. c) nel caso in cui il contribuente abbia destinato il suo 5 per mille ad una delle finalità indicate, ma non abbia specificato il codice fiscale del soggetto beneficiario o abbia indicato un codice errato, detta somma è ripartita, nell’ambito delle medesime finalità, in proporzione a criteri prestabiliti;
  4. d) le quote del 5 per mille dell’imposta sul reddito sono iscritte in bilancio su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono ripartite, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra gli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, del Ministero della salute, del Ministero dell’interno, che provvedono a corrispondere ai beneficiari le somme suddette.

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