Chi è il rappresentante fiscale? In questo articolo approfondito analizziamo: gli obblighi IVA per i soggetti non residenti, l’opzione per l’identificazione diretta, l’opzione per il rappresentate fiscale, gli obblighi del rappresentate fiscale e le sue responsabilità…
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa IVA in relazione all’effettuazione di operazioni per le quali risultano essere debitori d’imposta, nonché, naturalmente, di esercitare i propri diritti, i soggetti non residenti sono tenuti (in alcuni casi si tratta soltanto di un’opzione), nel caso in cui non possiedano in Italia una stabile organizzazione, a nominare un rappresentante fiscale o, in alternativa, ad identificarsi ai sensi dell’articolo 35-ter, D.P.R. n. 633/1972 nel nostro Paese.
In entrambi i casi, la posizione IVA aperta costituisce soltanto uno strumento per l’adempimento degli obblighi, nonché per l’esercizio dei diritti, da parte del soggetto estero in relazione ad operazioni rese o ricevute nel nostro territorio.
Presupposti Iva
In base all’art. 17, c. 1, D.P.R. 633/72 l’IVA è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi imponibili.
Essi devono versarla all’erario, trimestralmente o mensilmente al netto della detrazione prevista nell’art. 19 D.P.R. 633/72 l’IVA sull’Iva relativa agli acquisti effettuati nello stesso periodo.
I tre requisiti di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sono:
- presupposto soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere da un imprenditore o da un esercente arti o professioni;
- presupposto oggettivo: deve consistere in una prestazione di servizi o una cessione di beni;
- presupposto della territorialità: l’operazione deve essere effettuata in Italia.
La norma si riferisce genericamente a “soggetti” e non a “soggetti residenti” in quanto in alcuni casi il soggetto debitore d’imposta è il soggetto non residente.
Ciò accade non solo quando gli stessi operano in Italia mediante una stabile organizzazione, ma, in taluni casi, anche quando effettuano operazioni rilevanti nel nostro Paese in virtù dei criteri di territorialità previsti dall’art. 7 D.P.R. 633/72.
In questi casi, gli obblighi possono essere assolti mediante un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell’art. 35-bis. In altri casi, gli adempimenti IVA possono ricadere sul committente italiano che applicherà il meccanismo del reverse charge.
Definizione di soggetto non residente
Per soggetto non residente, ai fini che qui ci interessano, si intende il soggetto residente comunque in un paese della Comunità europea ovvero un soggetto residente in un altro Stato ma con il quale esistano “strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta”.
Tale identificazione (rappresentante fiscale o identificazione diretta), che a volte risulta essere facoltativa, è finalizzata non solo a porre in essere gli obblighi derivanti dalla norma Iva, ma anche ad evitare il mancato recupero dell’imposta assolta su determinati acquisti.
Un classico esempio in cui risulta obbligatoria l’apertura di una posizione Iva nel territorio dello Stato è il caso in cui un soggetto passivo d’imposta non residente, pone in essere delle così dette vendite a distanza nei confronti di clienti che risultano non essere soggetti passivi d’imposta (privati) residenti nel territorio italiano.
Il soggetto passivo d’imposta non residente, se supera un determinato ammontare di vendite, è obbligato ad identificarsi in Italia al fine di cedere i p