Le imprese che lavorano all’estero possono dover pagare imposte estere a causa dell’attività svolta: tali imposte possono essere dedotte dal reddito d’impresa come costi dell’esercizio? In questo articolo analizziamo il caso pratico delle imposte pagate in Tunisia.
L’impresa che opera in mercati internazionali può incappare in qualche prelievo tributario su redditi commerciali prodotti all’estero. Si pensi al caso in cui una impresa italiana che, pur in assenza di stabile organizzazione, sia assoggettata ad un prelievo su compensi incassati a fronte di prestazioni di carattere tecnico.
I casi che si possono presentare sono sostanzialmente 3:
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La ritenuta viene operata e non esiste una convenzione in vigore tra l’Italia ed il Paese estero che gestisca la posizione;
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Esiste una convenzione e la ritenuta è contemplata espressamente dalla Convenzione;
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Esiste la convenzione ma nessuna ritenuta è contemplata.
La ritenuta viene operata e non esiste una convenzione in vigore tra l’Italia ed il Paese estero che gestisca la posizione
La questione è stata affrontata dalla C.M. 9/E/2015. Si tratta del caso in cui un’impresa residente produce in un Paese estero redditi che non sono riconducibili a una delle singole categorie previste dall’articolo 23 del TUIR, quali ad esempio i redditi di natura commerciale che – in assenza di una stabile organizzazione secondo la definizione introdotta dall’articolo 162 del TUIR – non sono qualificabili come redditi d’impresa.
Va precisato che ai sensi dell’articolo 23 del TUIR, i redditi di tale natura realizzati da un non residente non sono collegabili ad una fonte produttiva nel territorio dello Stato e, pertanto, essi non possono, specularmente, essere considerati come prodotti all’estero dall’impresa residente, ai fini del riconoscimento a suo favore del credito per le eventuali imposte pagate oltre confine.
L’art. 165 comma 2 del TUIR, infatti,
“I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
La situazione può presentarsi sia quando lo Stato estero, nella propria legislazione interna, adotta una definizione di stabile organizzazione diversa da quella adottata dal legislatore italiano (ad esempio, un cantiere che dura un solo mese), sia quando – come nel nostro caso – lo Stato estero assoggetta a imposizione i redditi commerciali prodotti nel proprio territorio anche in assenza di una struttura definibile come stabile organizzazione.
Secondo l’Agenzia il problema si presenta solo in mancanza di una Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato della fonte, in quanto in tal caso, occorre fare rif