I chiarimenti sul bonus verde: gli interventi esclusi

dedichiamo questo intervento a una nuova agevolazione prevista dalla Legge di bilancio 2018: il bonus verde dedicato alla sistemazione straordinaria di aree verdi: secondo il Fisco sono esclusi dal beneficio (detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute) i lavori di sistemazione annuale dei giardini in quanto non caratterizzati dal requisito della straordinarietà

Il bonus verde ha un perimetro applicativo limitato. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate in occasione del Telefisco 2018. L’Amministrazione finanziaria ha così escluso dal beneficio i lavori di sistemazione annuale dei giardini in quanto non caratterizzati dal requisito della straordinarietà.

In tale ipotesi mancherebbero i presupposti essenziali al fine di fruire della detrazione Irpef del 36%.

L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia è fondata sul dato letterale della disposizione in rassegna.

A tal proposito è stato osservato che il beneficio riguarda le spese di progettazione e manutenzione solo nei casi in cui i predetti oneri siano connessi agli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti.

Pertanto le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere considerate in detrazione.

Le risposte fornite durante il Telefisco hanno chiarito che l’acquisto di una o più piante effettuato direttamente dal proprietario dell’immobile, se non è seguito da un intervento più radicale, non attribuisce alcun diritto alla detrazione.

Il legislatore non ha voluto quindi agevolare gli acquisti delle singole piante che non attribuiscono al proprietario dell’immobile, o a colui che ha un titolo idoneo all’utilizzo dell’immobile, alcun beneficio fiscale.

L’interpretazione è fondata su alcuni passaggi rinvenibili nella relazione tecnica al provvedimento.

La relazione tecnica ha chiarito che la detrazione riguarda gli interventi straordinari di “sistemazione a verde” con particolare riguardo alla fornitura e alla messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo.

Pertanto se il contribuente si limita, come ricordato, ad acquistare le piante, non spetta alcuna detrazione.

Viceversa se l’acquisto è ad esempio seguito da un intervento del vivaista fornitore per la messa a dimora delle piante, sarà possibile fruire del nuovo bonus (introdotto dalla legge di Bilancio 2018)

In alcuni casi non sarà sempre agevole distinguere gli interventi ordinari da quelli straordinari.

Si consideri ad esempio l’operazione di potatura che ogni anno viene ripetuta al termine della stagione invernale, prima della riapertura della casa di vacanza.

Tale operazione sembra caratterizzarsi per la sua ordinarietà, proprio in quanto viene ripetuta ogni anno.

Tuttavia l’operazione di potatura potrebbe richiedere interventi di natura straordinaria, la cui portata deve essere valutata di volta in volta, e che in alcuni casi potrebbero attribuire il beneficio della detrazione.

Secondo l’Agenzia delle entrate gli interventi agevolati sono quelli riguardanti l’intero giardino o una vasta porzione di area con la sistemazione a verde ex novo, in quanto prima dell’intervento il giardino mancava.

Sono altresì agevolabili gli interventi di radicale rinnovamento dell’area esistente.

Assumerà a tal proposito rilievo decisivo ai fini della prova della straordinarietà dell’intervento la descrizione della prestazione effettuata dal fornitore nella fattura emessa.

L’Agenzia delle entrate ha però fornito un’interpretazione elastica per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti.

Il contribuente potrà effettuare il pagamento con bonifico ordinario, con carta di credito, bancomat, assegna, etc. In tale ipotesi il fornitore del servizio non subirà la ritenuta d’acconto nella misura dell’8 per cento a cura dell’istituto di credito o Poste italiane.

Torneranno però ad applicarsi le ritenute ordinarie, come quella pari al 4 per cento sui lavori condominiali.

Sono altresì agevolabili le spese straordinarie sostenute dal condominio.

Il limite di 5.000 euro di spesa deve essere moltiplicato per il numero di unità immobiliari di tipo abitativo.

Questo limite, secondo l’Agenzia delle entrate, può essere sommato a quello individuale per le spese sostenute direttamente dal proprietario dell’immobile o di altro diritto reale.

 

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26 febbraio 2018

Nicola Forte