La legge di bilancio 2018 riconduce la vendita totalitaria delle quote sociali ai fini dell’imposta di registro nell’alveo della normativa dell’abuso del diritto: vediamo come tale norma interpretativa influisce sui contenziosi in essere e proponiamo alcuni suggerimenti per le operazioni da svolgere dopo tale interpretazione autentica
La legge di bilancio 2018 riconduce la vendita totalitaria delle quote sociali ai fini dell’imposta di registro nell’alveo della normativa dell’abuso del diritto.
Restyling della legge di bilancio 2018
Prima della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O. n. 62), il Fisco, invocando il testo vigente dell’art. 20 TUR n. 131/1986, poteva riqualificare un atto, in base all’esistenza di una pluralità di operazioni societarie e/o di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati, e considerare il fenomeno unitario, con conseguente rideterminazione dell’imposta di registro (per esempio, conferimento di azienda con successiva cessione delle quote, oppure cessione totalitaria delle quote di una società, entrambi riqualificati in atti di cessione d’azienda).
Principi
L’operazione di restyling della legge di bilancio 2018 ,con le modifiche al Testo Unico dell’imposta di registro, afferma i seguenti principi.
- Carattere non elusivo(2) dell’art. 20 TUR n. 131/1986, da utilizzare solo ai fini della interpretazione dell’atto in sede di registrazione, superando la teoria degli atti collegati(3); per individuare la natura e gli effetti devono essere presi in considerazione esclusivamente elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione (è espunto