Il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi: pertanto un accertamento notificato al socio può rifarsi per relationem a quello notificato alla società?
Con la sentenza n. 24537 del 18.10.2017, la Corte di Cassazione ha ribadito l’insegnamento già rilasciato in altre occasioni
“in base al quale si è chiarito che, in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25296 del 28/11/2014, Rv. 633305 – 01)”.
Il giudizio riguardava un ricorso incentrato sull’eccezione del difetto di motivazione dell’atto impositivo, notificato alla contribuente.
Quest’ultima lamentava la circostanza che il p.v.c. redatto nei confronti della società non era mai stato notificato alla parte, nè allegato agli avvisi a