Un approfondimento sulle agevolazioni fiscali IRPEF per i lavoratori che decidono di rientrare in Italia dopo un’esperienza di vita e lavoro all’estero, i cosiddetti lavoratori impatriati
Le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati
Come è noto, il cosiddetto Decreto internazionalizzazione (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015), ha rivisto le agevolazioni per i lavoratori cosiddetti “impatriati” (dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, ricercatori e docenti, controesodati e nuovi residenti).
Tali norme si applicano nel rispetto delle norme UE in tema di aiuti di Stato considerando, quindi, il regime de minimis.
I lavoratori dipendenti rientrati in Italia ed aventi i requisiti di cui al citato art. 16, potevano presentare, entro il 2 maggio 2017 (se non già fatto nel 2016), la richiesta al proprio datore di lavoro per vedersi riconoscere il regime fiscale agevolato consistente nell’abbattimento del 30% (per il 2016) e del 50% (dal 2017) del reddito imponibile ai fini IRPEF (prodotto in Italia). La scelta, una volta fatta, è irrevocabile ed è valida per il quinquennio 2016-2020.
La Legge di Bilancio 2017 (L. 232 11.12.2016) è intervenuta in tale contesto normativo rafforzando l’efficacia delle norme previgenti e introducendo nuove ipotesi agevolabili. Sono, pertanto, attualmente vigenti misure dirette ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, e misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero.
Con la Circolare n.17/E del 23 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono