prendiamo spunto da una sentenza della Cassazione per trattare la responsabilità per debiti tributari in caso di scissione: in particolare vediamo quali debiti sono sottoposti alla responsabilità solidale fra scissa e beneficiaria
La scissione è regolata dagli articoli da 2506 a 2506-quater del codice civile, adottando principi mutuati dalla fusione, in particolare, per quanto riguarda il procedimento, le tecniche documentali e la definitività dell’operazione.
Al contrario della fusione, la scissione determina però la “disaggregazione” del patrimonio di una società (scissa) con la sua assegnazione, totale o parziale, a più società preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie).
Solitamente, si distingue tra scissione totale (o integrale o propria), qualora il patrimonio della scissa sia interamente suddiviso tra società beneficiarie, neo costituite o preesistenti, con l’assegnazione delle azioni o quote di queste ultime ai soci della scissa la quale si estingue (senza liquidazione), e scissione parziale (o impropria), laddove l’assegnazione riguardi parte del patrimonio della scissa ad una o più società beneficiarie, con assegnazione delle azioni o quote di questa/e ai soci della scissa la quale continua la propria attività.
La scissione si distingue, anche, in proporzionale e non proporzionale laddove la ripartizione delle azioni o quote ai soci della scissa avvenga in modo pr
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