Novità introdotte dalla Manovra 2018 – Circolare di Studio

abbiamo dedicato una circolare informativa alle novità del decreto legge collegato alla Manovra di Bilancio per il 2018: la rottamazione delle cartelle, l’estensione dello split payment, le nuove tempistiche dello spesometro, l’equo compenso per i professionisti…. (la circolare è disponibile in formato word per i nostri abbonati)

Con l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Manovra 2018, denominata “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la Legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, trovano conferma una serie di misure quali la nuova rottamazione delle liti tributarie pendenti, l’estensione dello split payment e i nuovi termini dello “spesometro”.

Si riassumono di seguito le principali novità.

 

Rottamazione delle cartelle

Una delle maggiori novità contenute nel collegato fiscale alla Manovra 2018 è la riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali, introdotta lo scorso anno con il D.L. 22 ottobre 2017, n. 193.

In particolare, aderendo alla rottamazione bis, è possibile definire in via agevolata i carichi tributari, o contributivi, affidati all’agente della riscossione, con il pagamento del tributo e degli interessi legali, senza sanzioni ed interessi di mora.

La domanda di rottamazione può essere presentata in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione:

  1. a) dal 2000 al 2016, purché non siano stati oggetto della prima rottamazione, ovvero compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
  2. b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

La domanda di definizione deve essere presentata, con le modalità ed in conformità della modulistica pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017, entro e non oltre il 15 maggio 2018.

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Dal canto suo l’agente della riscossione deve:

– inviare al singolo debitore, entro il 31 marzo 2018, l’avviso dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;

– comunicare al singolo debitore che ha presentato l’istanza, entro il 30 giugno 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Limitatamente ai carichi affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 2016, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, ovvero non oggetto della precedente rottamazione:

  1. a) l’agente della riscossione deve comunicare al debitore:

entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

  1. b) il debitore deve pagare:

– in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo comunicato delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

in due rate consecutive di pari importo, scadenti nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

l’ultima rata, scadente nel mese di febbraio 2019, il restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

A seguito della presentazione dell’istanza di rottamazione:

– è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla presentazione stessa e relativi a precedenti dilazioni in essere, dei debiti relativi ai carichi oggetto della definizione;

– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta istanza.

 

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