Apprendistato professionalizzante senza formazione per soggetti in mobilità o disoccupazione

i chiarimenti sull’applicabilità dell’obbligo di formazione per l’apprendistato professionalizzante instaurato in deroga ai limiti di età per i soggetti in mobilità o disoccupazione

Obbligo di formazione nel contratto di apprendistato professionalizzante

Il Ministero del Lavoro nei giorni scorsi ha fornito indicazioni in relazione all’Istanza di Interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro relativamente alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale: proprio l’art. 47, comma 4, già  citato, consente infatti l’instaurazione di un rapporto di lavoro in apprendistato professionalizzante senza limiti di età per la qualificazione o riqualificazione professionale, per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità, ma anche per i titolari di trattamento di disoccupazione, consentendo così una maggiore occupabilità di tali lavoratori.

In relazione al fatto che normalmente l’apprendistato professionalizzante prevede delle attività di formazione di base e trasversale previste all’articolo 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, il CNO dei Consulenti del lavoro ha ritenuto opportuno chiedere il parere del Ministero del Lavoro in ordine all’obbligo di formazione:

  • per i soggetti con età superiore ai 29 anni che durante pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione;
  • nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.

 

L’interpello: i dubbi sull’obbligo di formazione per assunzioni in deroga ai limiti di età, ex 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015

Sul tema, con Interpello n. 5 del 30 novembre 2017, si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarendo i dubbi sorti. In particolare, il Ministero ha fatto riferimento a quanto previsto all’interno delle Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014: infatti si ritiene che per “formazione di base e trasversale” debba intendersi una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte, quali ad esempio: nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione svolta.

In relazione poi nello specifico alla peculiarità del contratto di apprendistato professionalizzante previsto all’art. 47 comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, la finalità primaria di tale tipologia contrattuale è quella tipica delle misure di politica attiva, cioè assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica; ciò è ulteriormente avvalorato se si prende in esame quanto specificato dal precedente Interpello MLPS n. 21/2012, quando si evidenziava come la possibilità di assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisse in realtà una “disciplina speciale”.

Sulla base di quanto specificato così il Ministero ragionevolmente ha ritenuto che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative”, e che tale soluzione sia coerente con le finalità perseguite dall’art. 44 comma 3, quando prevede che l’offerta formativa pubblica debba tenere conto anche del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

Analogamente, e in conseguenza di quanto detto finora, è da ritenersi ultronea anche l’erogazione di tale formazione nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato

18 dicembre 2017

Antonella Madia

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