Sgravi per contratti di solidarietà: al via la richiesta

ecco le istruzioni per accedere alla decontribuzione con riferimento alle aziende interessate da Contratti di solidarietà: si possono inoltrare le domande dal 30 novembre

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateLe istruzioni sulla decontribuzione per Contratti di Solidarietà

Con Circolare n. 18 dello scorso 22 novembre 2017 sono finalmente state fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali istruzioni con riferimento alla concessione degli sgravi contributivi previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 27.9.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ex artt. 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni con L. n. 863/1984, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 148 del 14 settembre 2015. Il Decreto Interministeriale appena segnalato, prevede infatti che le aziende che si avvalgono o abbiano in corso dei contratti di solidarietà ex artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 726/1984, possono ottenere una riduzione contributiva sulla base dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996.

 

Chi può accedere

Tale decontribuzione, può essere operata seguendo le istruzioni fornite dalla Circolare appena pubblicata. In particolare, solo per l’anno 2017 sono destinatarie della riduzione contributiva in esame:

  • le imprese che dal 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 ovvero della L. n. 863/1984;
  • le imprese che abbiano avuto in corso dei contratti di solidarietà nell’arco dell’anno 2016.

A partire dall’anno 2018 (e per gli anni successivi) potranno accedere alla riduzione contributiva in esame le imprese:

  • che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiamo stipulato un contratto di solidarietà ai sensi delle leggi appena citate;
  • che abbiano in corso nel secondo semestre dell’anno precedente un contratto di solidarietà.

 

Il riconoscimento della riduzione

Tale riduzione contributiva sarà riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

L’inoltro della domanda prevede la richiesta di sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà, ma comunque non oltre 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà. A tal proposito pare opportuno fare un piccolo cenno a cosa debba intendersi per “quinquennio mobile”, accezione chiarita non molto tempo fa sempre dal MLPS con Circolare n. 17 dello scorso 8 novembre: infatti per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva (in questo caso di CdS) ed è definito  “mobile” e non fisso, proprio perché il periodo di osservazione segnalato si sposta nel tempo e cambia da azienda ad azienda, considerando l’ultimo giorno di trattamento richiesto. Sarà possibile richiedere la decontribuzione sempre che non venga raggiunto il limite massimo di spesa annuo stanziato da parte del Ministero del Lavoro e che di volta in volta verrà comunicato sul sito del dicastero.

 

L’istanza

L’istanza dovrà essere firmata digitalmente, bollata, ed inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, seguendo quanto previsto dalla modulistica e dalle modalità operative che sono presenti sul sito internet www.lavoro.gov.it.

Tale domanda dovrà comunque essere inviata telematicamente anche all’INPS ai fini del monitoraggio, e ad INPGI per quanto concerne i datori di lavoro iscritti a tale gestione previdenziale.

L’impresa all’interno dell’istanza dovrà dichiarare:

  • la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta;
  • il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema CIGS online;
  • allegando l’elenco dei lavoratori, con ciascun nominativo la cui percentuale di riduzione oraria applicata sia superiore al 20%.

 

L’invio della domanda

La domanda in esame può essere inviata per l’anno di riferimento 2017, tra il 30 novembre e il 10 dicembre p.v. Stessa cosa varrà per gli anni a seguire, per cui l’intervallo di tempo in cui sarà possibile inviare tale domanda intercorrerà sempre tra il 30 novembre e il 10 dicembre di ogni anno. Le domande saranno istituite in base all’ordine cronologico di presentazione.

 

Cause ostative all’accettazione e rigetto

È così opportuno segnalare le fattispecie che comportano l’impossibilità di accettare la domanda, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 2/2017 che sono:

  • riduzione di orario inferiore o pari al 20%;
  • omessa indicazione della stima della riduzione contributiva;
  • difetto della firma digitale;
  • mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
  • inosservanza del termine stabilito per la presentazione dell’istanza;
  • aver già usufruito per la medesima azienda e per la medesima unità produttiva della riduzione contributiva per 24 mesi nel quinquennio mobile.

Il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto dei presupposti essenziali, deve essere adottato necessariamente entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, ed entro il 31 dicembre di ogni anno INPS/INPGI comunicheranno al MLPS la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue.

 

Tante istanze quanti Contratti di Solidarietà

Dubbi sono sorti in seguito alla pubblicazione di tale Circolare con riferimento al fatto che la stessa tratta della modalità di applicazione della riduzione contributiva specificando la possibilità di fruire del beneficio per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Il dubbio sorge proprio con riferimento all’istanza di beneficio, qualora ci si trovi nella casistica in cui si siano susseguiti diversi Contratti di Solidarietà riferiti alla medesima unità produttiva in continuità ovvero intervallati da periodi di ripristino dell’orario normale di lavoro; così, ritenendo necessario un chiarimento, il Ministero del Lavoro ha pubblicato In data 27 novembre scorso, la Circolare n. 19/2017, integrativa della n. 18, precisando che “lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”. Così, nell’ipotesi in cui si siano avvicendati più accordi di solidarietà, “benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo”.

 

28 novembre 2017

Antonella Madia

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