Acconto IVA: scadenza di Natale

si avvicina l’ultima scadenza di questo terribile anno fiscale 2017: il 27 dicembre scade il pagamento dell’acconto IVA – in questo articolo ricordiamo le modalità di calcolo e di versamento

Il termine per il versamento dell’IMU e della TASI scadrà il 18 dicembre prossimo. I contribuenti, professionisti ed operatori non avranno neppure il tempo per rifiatare che questo adempimento sarà subito seguito da un’altra scadenza. Il 27 dicembre prossimo scadrà il termine per effettuare il versamento dell’acconto Iva. I mesi di novembre e dicembre sono dunque il periodo in cui si concentrano la maggior parte dei pagamenti fiscali dell’anno. Infatti, ai predetti adempimenti deve essere aggiunto l’acconto IRPEF ed IRES i cui termini sono spirati il 30 novembre scorso.

La scadenza dell’acconto Iva riguarda, in generale, tutti i soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Tuttavia il legislatore ha previsto per taluni di questi, ancorché in possesso della soggettività passiva, l’esonero dall’adempimento.

Soggetti esclusi

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta 2017. In questo caso manca il riferimento al periodo d’imposta precedente per effettuare il calcolo dell’acconto in base al c.d. metodo storico.

Sono parimenti esclusi dall’adempimento i contribuenti che liquidano l’Iva sulla base di criteri forfetari. Si tratta ad esempio degli enti associativi che si sono avvalsi del metodo previsto dalla legge n. 398/1991. Non devono versare l’acconto neppure i contribuenti che si sono avvalsi del regime di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011 o del regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Sono esonerati dall’adempimento gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre, se trimestrali, o 30 novembre, se mensili, purché non esercitino altre attività soggette ad Iva. L’esclusione riguarda anche i produttori agricoli in regime semplificato ovvero gli agricoltori che escono dal predetto regime ed applicano per la prima volta quello ordinario. Infine sono esclusi dall’adempimento anche gli esercenti attività spettacolistiche che si sono avvalsi del relativo regime speciale.

I tre metodi di calcolo dell’acconto

Se il contribuente calcola l’acconto avvalendosi del c.d. metodo storico deve applicare la percentuale dell’88% all’importo dovuto:

  • per il mese di dicembre dell’anno precedente, se ha liquidato l’Iva con periodicità mensile;
  • per il quarto trimestre dell’anno precedente – contribuenti trimestrali “naturali”, cioè senza l’esercizio dell’opzione (autotrasportatori di cose per conto terzi);
  • quale risulta dalla dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente al netto della maggiorazione dell’1 per cento – contribuenti trimestrali per opzione (cfr Ris. Agenzia delle entrate n. 157/E del 2004).

In tutti i casi la base di calcolo dello scorso anno, laddove venga adottato il predetto metodo storico, deve essere considerata al lordo dell’acconto versato (nell’anno precedente).

Il contribuente, però, verificando la situazione relativa al mese di dicembre (o del quarto trimestre) dell’anno in corso per il quale deve versare l’acconto potrebbe riscontrare una rilevante diminuzione rispetto al periodo d’imposta precedente. In questo caso può decidere di applicare il c.d. metodo previsionale.  In questo caso è possibile versare un importo pari all’88% dell’importo che si presume di dover versare. E’ evidente, però, che in tale ipotesi il contribuente deve effettuare una stima. La scadenza è il 27 dicembre. Pertanto se nel periodo compreso tra il 28 e il 31 dicembre prossimo il contribuente è obbligato ad emettere una fattura avendo inaspettatamente, contro ogni previsione, incassato un corrispettivo non atteso, la stima si rivelerà inferiore al dovuto ed anche l’acconto risulterà inferiore. Ne conseguirà l’irrogazione di una sanzione pari al 30% del minor importo versato con la possibilità di beneficiare della riduzione al 10% qualora si proceda ad effettuare il versamento della penalità entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso di irregolarità.

Il terzo metodo di calcolo è quello basato sulle operazioni effettive, o c.d. analitico. In questo caso il contribuente deve effettuare la liquidazione del tributo con riferimento alle operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate nei relativi libri nel periodo di riferimento (fino al 20 dicembre dell’anno in corso).

In pratica l’acconto sarà pari al 100% dell’importo dovuto risultante da un’apposita liquidazione da effettuarsi entro il 27 dicembre, che tenga conto dell’Iva esigibile relativa al periodo 1 – 20 dicembre per i contribuenti mensili e 1 ottobre – 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.

14 dicembre 2017

Nicola Forte