La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.26632 del 9 novembre 2017, n. 26631 ha ritenuto che il lieve inadempimento, introdotto dal D.Lgs. n. 159/2015, non abbia carattere retroattivo.
Il fatto
Con ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia, in tema di decadenza dal beneficio della rateizzazione richiesta ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97, lamentando la violazione di norme di legge, in particolare, la violazione degli artt. 3 e 15 del D.Lgs. n. 159/15, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avrebbero ritenuto applicabile la normativa di cui alla rubrica sugli inadempimenti di lieve entità dei debiti tributari, quando la normativa è applicabile, per espresso disposto normativo per i debiti tributari a decorrere dal 31.12.2014 (art. 15 comma 4 del citato disposto), mentre, nella fattispecie, la dichiarazione qualificata come irregolare dall'ufficio, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73, è quella relativa all'anno d'imposta 2009.
Il Collegio, in forma semplificata, ha ribadito che "L'art. 15 ter d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 24.9.2015 n. 159, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente all'anno di imposta 2002 come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall'art. 15 comma 4 del citato d.lgs. n. 159 del 2015..." (Cass. n. 9176/16).
Nel caso di specie, osservano i massimi giudici, “il mancato tempestivo pagamento non è dipeso da un errore della Amministrazione, o da obiettive condizione di incertezza della norma, bensì, il ritardato versamento è dipeso dal comportamento negligente del contribuente che non è possibile sanare, benché lieve, secondo la normativa applicabile ratione te