Potere-dovere di vigilanza e controllo
Sussiste la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di disconoscere l’applicazione del regime agevolativo dettato per le società cooperative in presenza di dati concreti idonei a dimostrare che la veste mutualistica assunta dalla società consiste in una mera copertura di una normale attività imprenditoriale1.
Le cooperative sono fiscalmente esentate non in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma in funzione dell’attività svolta in concreto e in presenza di determinate tipicità richieste dalle norme. In sostanza, affinché una cooperativa possa fruire del regime agevolativo, non è sufficiente che ricorrano i requisiti mutualistici con riguardo all’organizzazione e agli scopi risultanti dallo statuto, dovendo essi risultare anche con riferimento all’attività in concreto svolta (Cassazione 30 ottobre 2009, n. 23002).
Tali consolidati principi escludono che la mera regolamentazione statutaria e la conseguita registrazione prefettizia ostino all’azione accertativa svolta dal Fisco. Spetta, infatti, all’Amministrazione finanziaria un potere-dovere di vigilanza e controllo in merito alla sussistenza in concreto di detti requisiti mutualistici , con riferimento ai singoli anni d’imposta (Cassazione 11 aprile 2011, n. 8140, e 20 giugno 2005, n. 13280).
In buona sostanza, il requisito della mutualita', di norma presunto, stante il favore legislativo per l'attività delle società cooperative, che trova riscontro anche nella Costituzione (art. 45) può essere superato dall'Amministrazione ove la stessa dimostri che la forma cooperativistica occulta una attivita' imprenditoriale avente un differente scopo di lucro (Cass. 10-05-2006 n.10760 sez. T).
Non occorre poi, un procedimento speciale, distinto da quello per l'accertamento fiscale, per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria della sussistenza in fatto dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni fiscali per la cooperazione (art. 14, u.c., D.P.R. 601/1973). Al riguardo è richiesto un unico procedimento che, si conclude, in caso di negazione delle agevolazioni, con l'accertamento del reddito imponibile e l'applicazione delle relative imposte (Cass. 23/12/1992 n. 13635).
Finalità mutualistica
Le cooperative che realmente perseguono una finalità mutualistica sono solo quelle che operano “nell’interesse economico dei loro soci o intrattengono con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un’equa ripartizione dei risultati economici” (Corte di giustizia Ue, 8 settembre 2011, procedimenti riuniti da C 78/08 a C 80/08).
Occorre basare l analisi non unicamente sulla verifica della sussistenza dei caratteri astrattamente tipici della cooperativa; occorre , verificare, in sostanza , se la cooperativa contribuente si trova effettivamen