Impresa familiare: la partecipazione agli utili del familiare convivente

la recente Legge Cirinnà, che definisce le unioni civili, ha modificato il TUIR nella parte che riguarda la partecipazione agli utili derivanti da impresa familiare da parte del convivente

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateL’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti il nuovo articolo 230–ter del codice civile introdotto dalla legge n. 76/2016, avente ad oggetto la disciplina delle unioni civili e le convivenze di fatto.

La risoluzione n. 134/E del 2017 ha chiarito che il reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa familiare dell’altro convivente, è imputabile in base alla quota di partecipazione dallo stesso posseduta.

Prima dei chiarimenti intervenuti con il documento di prassi citato era lecito dubitare sulla possibilità di applicare l’art. 5 del TUIR la cui rubrica è “Redditi prodotti in forma associata”. I dubbi traevano origine dalla lettura testuale della disposizione citata la quale richiama espressamente l’art. 230-bis c.c. e non il nuovo art. 230–ter.

Secondo l’Agenzia delle entrate non si tratta di una mera dimenticanza del legislatore, ma il mancato riferimento è frutto di una volontà ben precisa. “La scelta del legislatore di introdurre una disciplina specifica per il convivente, diversa da quella dell’impresa familiare regolata dal precedente art. 230 bis del c.c., riflette l’intenzione di mantenere su posizioni differenti la collaborazione del convivente rispetto a quella del familiare (o della parte civile, alla quale la disciplina dell’impresa familiare è applicabile), come si evince da alcune diversità di rilievo dei regimi previsti dagli articoli 230-bis e 230-ter del c.c.”.

L’Agenzia delle entrate, al fine di individuare i criteri di imputazione del reddito prodotto dal titolare al soggetto che partecipa all’impresa ha individuato, in base alla lettera della norma, un collegamento tra le due disposizioni. In buona sostanza, il riferimento alla “partecipazione agli utili dell’impresa familiare” spettanti al convivente e contenuto nel nuovo art. 230–ter, “consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell’impresa familiare all’interno dell’articolo 5 del TUIR”.

L’interprete dovrà quindi verificare punto per punto quale delle condizioni di cui all’art. 5 citato debbano essere applicate nel caso in esame. La mancanza del vincolo di parentela tra il titolare ed il convivente partecipante non rappresenta, quindi, una causa ostativa all’imputazione del reddito per trasparenza in ragione della relativa quota di partecipazione posseduta.

Nell’impresa familiare la partecipazione agli utili non può superare il 49 per cento. Il medesimo limite dovrebbe trovare applicazione con riferimento al nuovo art. 230–ter in quanto la qualifica di titolare/imprenditore deve essere ancora attribuita all’altra parte convivente.

Sorge poi il problema di individuare in quale atto (e se lo stesso debba avere data certa) indicare la partecipazione agli utili dell’impresa. In questo caso, se si intende sostenere l’applicazione estensiva dell’art. 5 del TUIR non sussistono dubbi, come d’altra parte sembra confermare l’Agenzia delle entrate, che la disposizione debba essere opportunamente adattata.

A tal proposito l’art. 5, c. 4, lett. c, del TUIR, prevede che la relativa disciplina si applica a condizione “che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore”. E’ dunque evidente, a seguito della novità normativa, che l’atto pubblico o la scrittura privata dovranno indicare il nominativo del soggetto convivente, ma facendo riferimento, in luogo del rapporto di parentela o affinità, alla “convivenza” di fatto. In tale ipotesi, osservando le condizioni previste dell’art. 5 citato, il reddito prodotto dall’imprenditore sarà imputabile, in base al principio di trasparenza e in ragione della quota di partecipazione posseduta, al convivente che apporta la sua opera nell’impresa.

3 novembre 2017

Nicola Forte