Disservizi nel servizio di raccolta rifiuti: via libera alle istanze di riduzione della tassa rifiuti?

prendendo spunto da una recente sentenza di Cassazione, segnaliamo che a fronte di disservizi nella gestione della raccolta rifiuti i cittadini-contribuenti possono richiedere la riduzione della tassa raccolta rifiuti (attualmente in vigore è la TARI)

Commercialista Telematico - Software,ebook,videoconferenzeTassa raccolta rifiuti ridotta se si subisce una disfunzione del servizio. A stabilirlo è la sezione tributaria civile della Cassazione con l’Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22531, secondo cui la riduzione della tariffa compete per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta. Ciò a prescindere dal fatto che l’Amministrazione comunale sia o meno responsabile dell’inefficienza del servizio rifiuti.

AMBITO NORMATIVO

Secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 2, D.lgs. 15.11.1993, n. 507, fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni (ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati) i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Ai sensi del comma 4, medesimo articolo 59, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e’ svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta del quaranta per cento.

 

CASSAZIONE n. 22531/17

La vicenda riguardava una società esercente attività alberghiera a cui il Comune notificava l’avviso di pagamento per la TARSU.

La società contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva le doglianze della ricorrente. L’Agente della riscossione avverso la decisione di primo grado proponeva ricorso in Commissione Tributaria Regionale.

I giudici di appello riformavano la decisione impugnata ritenendo che l’applicazione regolamentare da parte del Comune di una tariffa Tarsu diversificata tra stabili alberghieri e case di civile abitazione fosse legittima.

La società contribuente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

In particolare lamentava la ricorrente, con il secondo motivo, il mancato riconoscimento, da parte dei giudici regionali, della riduzione del tributo, considerate le note e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città.

I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il secondo motivo del ricorso, ribadendo il principio di diritto secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Cass. nn. 7044/14 e 22804/06).

I giudici del palazzaccio evidenziano che il contenuto letterale dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 507/93 in virtù del quale “… se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2… ” (la tassa è dovuta cioè in misura non superiore al 40% della tariffa).

La riduzione della tariffa spetta perché il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non viene poi concretamente svolto, ovvero viene svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta. Ciò a prescindere dal fatto che l’Amministrazione comunale sia o meno responsabile dell’inefficienza del servizio rifiuti.

RIFLESSI PRATICI DELLA SENTENZA

I regolamenti comunali deliberati dalle giunte prevedono, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 507/93, la riduzione della tassa rifiuti se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o dell’immobile a disposizione (o utilizzato per l’esercizio dell’attività dell’utente) o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento.

In questo caso l’utente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio di una decurtazione del tributo dovuto a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione all’Ufficio Tributi.

Ciò a condizione che il servizio non venga, nel frattempo, regolarizzato o non sia argomentata l’insussistenza di diffide.

Le riduzioni, da computarsi normalmente in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio, sono applicate nella generalità dei casi nella misura del:

  • 20% nel caso in cui i contenitori sono allocati a distanze superiori a quanto previsto dal Piano di distribuzione stabilito dall’ente comunale;

  • 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell’esigenza ordinaria della zona servita;

  • 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dall’apposito Regolamento.

Gli utenti, pertanto, potranno legittimamente avanzare istanze di riduzione della tassa rifiuti allorquando si verificano le circostanze elencate nei Regolamenti comunali.

Le richieste di decurtazione del tributo vanno corredate, oltre che da copia del documento d’identità in corso di validità, da documentazione probatoria idonea a giustificare la richiesta di diminuzione quale, per esempio, la planimetria da cui si evince il mancato rispetto della distanza del punto di raccolta (contenitore) rispetto a quanto stabilito dal Comune, ovvero riproduzioni fotografiche, a diversa cadenza temporale, che dimostrino l’incapacità dei contenitori a soddisfare le esigenze degli abitanti della zona servita, anche in funzione della insufficiente frequenza degli interventi di raccolta operati dalla società concessionaria del servizio.

27 novembre 2017

Attilio e Antonino Romano

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Per ulteriori informazioni in merito alla TARI si veda: Il presupposto impositivo della TARI, la tassa rifiuti