Contratti di Solidarietà: recupero delle somme 2014-2015 residue

l’INPS ha fornito le istruzioni utili per beneficiare della riduzione contributiva in caso di Contratti di Solidarietà difensivi relativi a Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, a valere sulle risorse residue per gli anni 2014 e 2015

Contratti di Solidarietà e sgravio contributivo

Con la Circolare n. 165 dello scorso 8 novembre, l’INPS ha fornito istruzioni con riferimento alla modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014 e 2015, con riferimento allo sgravio contributivo previsto dai contratti di solidarietà (CdS), stipulati ex art. 1 del D.L. n. 726/1984.

In particolare, il D.L. n. 34 del 2014, convertito dalla L. n. 78/2014 con modificazioni, è intervenuto sull’impianto generale del sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, con rilevanti modifiche alla precedente disciplina, che era dettata dall’articolo 6, D.L. n. 510/1996, convertito in L. 608/1996.

Prima di entrare nel merito di quanto stabilito con la Circolare n. 165/2017, è opportuno fare una breve ricognizione sui Contratti di Solidarietà, le cui istruzioni operative sono intervenute con la Circolare INPS n. 77/2016, in risposta ai decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Il D.L. segnalato, è intervenuto infatti proprio sui contratti di solidarietà difensivi relativi a CIGS, e ha comportato una contribuzione del 35% a carico del datore di lavoro per lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%; tale beneficio fa riferimento solamente ai periodi successivi al 21 marzo 2014 con un limite massimo di fruizione di 24 mesi, che copre tutto il periodo di durata del contratto di solidarietà.

 

 

La Circolare n. 168/2017

L’ultima circolare INPS è dovuta intervenire proprio ad esito degli accertamenti condotti per favorire il rispetto dei limiti di spesa fissati dalla normativa, e di conseguenza per segnalare le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti inizialmente fissati sia per l’anno 2014 che per l’anno 2015, ovvero per il solo 2014: ciò significa che al termine delle operazioni di conguaglio effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali segnalati, è emerso che le misure autorizzate sono risultate superiori rispetto a quanto effettivamente è stato speso.

Così, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto necessario adottare dei decreti di ammissione allo sgravio per ulteriori aziende, a valere sui fondi residui per gli anni 2014 e 2015.

Così, la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro interessato presso la sede competente INPS sulla base della documentazione fornita dall’azienda potrà verificare i presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva attribuendo alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” con il significato di

Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex Legge 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312”.

 

 

La valorizzazione dello sgravio spettante

Le aziende interessate ai provvedimenti di autorizzazione previsti dall’allegato 1 alla segnalata Circolare, per l’autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014 potranno esporre nel flusso UNIEMENS le quote di sgravi spettanti per il periodo autorizzato valorizzando all’interno del campo <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’ elemento <CausaleACredito> dovranno inserire il codice L930, con il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984) anno 2014”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

 

Le aziende destinatarie del decreto direttoriale di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014 e 2015, di cui all’allegato 2, dovranno valorizzare:

  • nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L932” con il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015
  • nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

 

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il sedicesimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente Circolare, tenendo conto che l’importo massimo di sgravio ottenibile è quello stabilito nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi.

In ogni caso al fine dei conguagli le aziende dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante secondo le indicazioni che sono state fornite in precedenza con le Circolari dell’Istituto n. 153/2014 e n. 77/2016.

 

13 novembre 0217

Antonella Madia