Trattamenti terapeutici per gli autonomi: le istruzioni INPS per indennità

l’INPS ha reso note le istruzioni operative necessarie per l’attuazione delle prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, vediamo come fare domanda e in quali casi se ne ha diritto

abbonamento-commercialista-telematicoLe tutele per gli autonomi

Come noto, in materia di malattia concernente i lavoratori autonomi, l’ultima modifica legislativa è stata introdotta con la Legge n. 81/2017 (entrata in vigore il 14 giugno scorso), articolo 10, comma 8, disponendo che per i lavoratori della Gestione Separata i periodi di malattia certificati come conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, vengono equiparati alla degenza ospedaliera.

Tutto ciò si aggiunge a quanto da già previsto per i lavoratori della Gestione Separata per cui, in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta un’apposita tutela previdenziale che contempla infatti due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia, che possono comportare:

  • un’indennità di degenza ospedaliera (disciplinata dalla Circolare INPS n. 146 del 2001), alla quale ora si equipara – come detto sopra – anche l’esser stati sottoposti a trattamenti terapeutici ovvero malattie cronico-degenerative;

  • ovvero un’indennità di malattia, disciplinata dalla Circolare INPS n. 76 del 2007.

Tale tutela per i lavoratori autonomi è stata nel corso del tempo rimaneggiata diverse volte, ed è stata oggetto anche di diverse interpretazioni normative, fino ad arrivare alla soluzione che prevede che con riferimento alla disciplina dell’indennità per malattia e di degenza ospedaliera, vengono ricompresi ora tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che siano tenuti a versare l’aliquota contributiva piena (cioè quei soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni).

Equiparazione tra degenza ospedaliera e terapie oncologiche/malattie croniche

L’ultima modifica apportata equipara così la degenza ospedaliera alla sussistenza di una malattia conseguente a trattamenti di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative che comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%; ciò ha comportato la necessità di un’applicazione diversa della disciplina con riferimento ai termini di presentazione della certificazione sanitaria, della domanda di prestazione, così come della durata della tutela riconosciuta e dell’ammontare del trattamento economico spettante: sulla base di quanto detto, l’INPS ha così fornito delle indicazioni operative e di indirizzo proprio per consentire l’attuazione della norma in esame. Così è opportuno segnalare le patologie per le quali è possibile l’equiparazione alla degenza ospedaliera: ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare, è opportuno considerare che la tutela previdenziale della malattia ha l’obiettivo di compensare la perdita di guadagno nei casi di temporanea incapacità lavorativa del lavoratore – in questo caso – autonomo.

Da un punto di vista strettamente medico-legale, per malattia si intende un’alterazione peggiorativa quali-quantitativa del precedente stato di salute ed è caratterizzata da apprezzabile anormalità, evoluzione, disfunzionalità, e bisogno di cure; così, rispettivamente, le malattie croniche sono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose che si caratterizzano per sintomi perduranti nel tempo in maniera costante e che richiedono un’assistenza eterogenea che parte dalla prevenzione e finisce al sostegno palliativo: si intendono come malattie croniche quelle che inducono effetti menomativi permanenti, suscettibili di valutazione nell’ambito delle prestazioni di invalidità.

Le patologie che danno accesso all’indennità di degenza ospedaliera

Sulla base di quanto detto, è facile comprendere che il Legislatore abbia voluto riconoscere una tutela particolare ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata qualora debbano svolgere dei trattamenti indispensabili per la ripresa dell’attività lavorativa, con un percorso clinico assistenziale che comporta una tale gravità delle cure somministrate per contrastare la patologia, che le stesse possono essere assimilate a una degenza domiciliata.

L’elenco delle patologie che rientrano nella specifica disciplina è stato allegato alla Circolare segnalata: tra tali patologie spiccano le patologie oncologiche tra cui neoplasie maligne, postumi di sindromi vascolari acute con interessamento sistemico, malattie dismetaboliche in fase di scompenso, insufficienza renale, osteoartrosi, miopatie che comportino un protratto trattamento riabilitativo, malattie con gravi compromissioni sistemiche, malattie rare, e tutte le malattie per cui è previsto dai LEA l’esonero dal ticket; vengono ricomprese tra tali malattie anche l’AIDS, le intossicazioni ad interessamento sistemico, le connettiviti, così come i periodi successivi a trapianti di organi vitali.

Come fare domanda

Per il riconoscimento delle tutele introdotte dall’articolo 8, comma 10, della Legge n. 81/2017, l’INPS segnala che è necessario che gli uffici medico-legali dell’Istituto siano in grado di visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia, così sulla base di quanto stabilito dall’ultima Circolare pubblicata, è necessario che le strutture medico-legali siano in grado di determinare la natura clinica del processo morboso, l’entità della disfunzione determinata, ai fini della valutazione della gravità della patologia, il manifestarsi in modo acuto, anche se più ampiamente ascritto in un decorso cronico, la sua evoluzione così come modificata dalla terapia, il suo essere ingravescente e la compromissione della capacità lavorativa con riferimento alla mansione specifica.

La valutazione medico-legale

Sulla base di tali valutazioni, gli uffici medico-legali dell’Istituto potranno procedere al riconoscimento del diritto alla prestazione, e l’Istituto dovrà previamente ricevere oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto anche tutta la documentazione medica comprensiva di cartelle cliniche relazioni mediche e accertamenti diagnostici, che possono provare l’effettuazione della terapia, ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche descritte.

Il lavoratore così dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nei modi vigenti, e dovrà altresì consegnare agli uffici territoriali dell’Istituto:

  1. il modello cartaceo di domanda della prestazione di trasmissione della documentazione medica (modello SR06, presente sul sito internet INPS), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante servizi online;

  2. un plico chiuso contenente tutta la documentazione sanitaria, che riporti sopra la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della Legge n. 81/2017, sempre che ne sussistano i requisiti, l’ufficio procederà comunque alla valutazione d’ufficio dell’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia.

21 ottobre 2017

Antonella Madia